Cassazione Penale, Sentenza n. 28025/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la concessione del permesso premio. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto lo aveva respinto e il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva rigettato il reclamo valorizzando la gravità dei reati (omicidio, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e altri), l'esistenza di un'osservazione comportamentale ancora in corso e l'assenza di elementi chiari di revisione critica della devianza. La difesa contestava l'eccessiva valorizzazione dei fatti risalenti, la lunga detenzione subita (circa 20 anni), le condizioni di salute del detenuto, il carattere non criminale della famiglia di destinazione e documenti che, a suo dire, attestavano consapevolezza del disvalore dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che per la concessione del permesso premio occorre valutare, oltre alla regolare condotta, l'assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del beneficio rispetto al programma di trattamento; nei casi di reati particolarmente gravi e con fine pena lontano è richiesto maggior rigore e prove di una compiuta revisione critica. I giudici di merito hanno motivato che l'osservazione era ancora in corso e che la gradualità del reinserimento era necessaria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (comma 3)
L'art. 30-ter disciplina il permesso premio come parte del programma di trattamento; richiede verifica della regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del beneficio rispetto agli interessi affettivi/culturali/lavorativi del detenuto. Nei casi gravi il requisito dell'assenza di pericolosità è più rigoroso.
Applicato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Corte Costituzionale, richiamate decisioni (cit. 95/227 e 95/504)
Si evidenzia che il permesso premio ha una funzione premiale e una valenza special-preventiva che collaborano con la finalità rieducativa dell'esecuzione penale.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias)
Precisata la necessità per il magistrato di sorveglianza di acquisire informazioni sulla coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e di valutare la regolarità della condotta e l'assenza di pericolosità sociale.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 Patacchiola; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007 Savio)
Sostengono che per condannati per reati particolarmente gravi e con fine pena lontano, la mancanza di elementi indicativi di revisione critica del passato comportamento deviante rileva negativamente e richiede maggiore rigore nella concessione dei benefici.
Massime di principio
- La regolare condotta in carcere è necessaria ma non sufficiente per ottenere un permesso premio: è indispensabile dimostrare l'assenza di pericolosità sociale.
- Per reati particolarmente gravi e quando la fine pena è lontana, il magistrato deve adottare un controllo più rigoroso e richiedere evidenze di una compiuta revisione critica della devianza.
- La gradualità del reinserimento è un principio guida: i progressi trattamentali devono raggiungere un grado di pregnanza concreto prima di autorizzare benefici che comportano la reimmissione in libertà.
- Elementi favorevoli (lunga detenzione, condizioni di salute, legami familiari positivi, segnalazioni favorevoli delle forze dell'ordine) incidono ma devono essere supportati da programmi di trattamento formalmente approvati e da valutazioni cliniche e comportamentali sostanziali.
- Il giudizio del magistrato di merito sulla pericolosità sociale e sulla funzionalità del permesso premio è valutato con deferenza dalla Cassazione se corredato da motivazione logica e conforme ai principi di legge.
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