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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33383/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (persona offesa)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di tre imputati, ritenendo estinti per esito positivo della messa alla prova i reati loro contestati ai sensi degli artt. 81, comma 2, 110, 615-ter e 640-ter, commi 1, 2 e 3, c.p. La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, in relazione all'art. 464-bis c.p.p., per omessa informazione e mancata partecipazione al procedimento di messa alla prova. Il ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto comunicazione dell'udienza preliminare né della richiesta di messa alla prova, nonostante negli atti fossero indicati il difensore da lui nominato, il domicilio presso il difensore e la residenza in altro Comune. Secondo il ricorso, la dichiarazione di irreperibilità era stata pronunciata sulla base di ricerche limitate a un indirizzo di Milano, senza eseguire tentativi notificatori presso la residenza dichiarata o presso il difensore domiciliatario. È stato inoltre dedotto che il giudice aveva accolto il programma dell'UEPE senza considerare adeguatamente le condotte riparatorie e il risarcimento del danno previsti dalla disciplina della messa alla prova. La difesa di un'imputata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ha negato la configurabilità di una nullità assoluta e ha sostenuto che le osservazioni della persona offesa non fossero vincolanti per il giudice, invocando anche la conservazione degli atti processuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che la legge impone, nell'iter della messa alla prova, di sentire la persona offesa o di darle avviso dell'udienza, e prevede la possibilità per la persona offesa di impugnare autonomamente l'ordinanza quando l'udienza non sia stata comunicata o quando, comparsa, non sia stata sentita. Ha inoltre osservato che anche l'udienza destinata alla valutazione dell'esito della prova deve essere comunicata alla persona offesa. Nel caso concreto, le ricerche eseguite presso il solo domicilio di Milano erano incomplete: dagli atti risultavano la residenza della persona offesa in altro Comune, il domicilio presso il difensore nominato e una precedente istanza presentata dal difensore per conoscere la sorte del procedimento. Ne conseguiva che l'irreperibilità non era stata correttamente accertata e che la persona offesa era stata esclusa dall'intero procedimento di messa alla prova, con violazione del contraddittorio. La Corte ha escluso che la non vincolatività delle osservazioni della persona offesa eliminasse il suo diritto di partecipare e di influire, mediante le proprie argomentazioni, sulla decisione giudiziale. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Norma indicata nella contestazione per la continuazione dei reati.

  • art. 110 c.p.

    Norma indicata nella contestazione quale disciplina del concorso di persone nel reato.

  • art. 615-ter c.p.

    Norma relativa all'accesso abusivo a sistema informatico, indicata tra i reati contestati.

  • art. 640-ter, commi 1, 2 e 3, c.p.

    Norma relativa alla frode informatica, indicata tra i reati contestati.

  • art. 464-bis c.p.p.

    Disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, richiamata quale parametro della dedotta violazione di legge.

  • art. 464-quater, comma 1, c.p.p.

    Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

    Impone che la persona offesa sia sentita oppure tempestivamente avvisata dell'udienza relativa alla richiesta di messa alla prova.

  • art. 464-quater, comma 7, c.p.p.

    Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1.

    Riconosce alla persona offesa il diritto di impugnare autonomamente l'omesso avviso dell'udienza o la mancata audizione.

  • art. 464-septies, comma 1, c.p.p.

    Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

    Richiede l'avviso alla persona offesa anche dell'udienza destinata alla valutazione dell'esito della prova.

  • art. 168-bis c.p.

    Richiamato dal ricorso e dalla difesa dell'imputata con riferimento alle condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, al risarcimento del danno.

  • art. 90-bis, lett. a-quinquies, c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per affermare la rilevanza del domicilio della persona offesa presso il difensore nominato ai fini delle comunicazioni processuali.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Disciplina il contraddittorio scritto adottato nel procedimento di cassazione in assenza di rituale richiesta di trattazione orale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di messa alla prova, la persona offesa deve essere sentita oppure deve ricevere un avviso effettivo e rituale dell'udienza nella quale il giudice decide sulla richiesta; l'omesso avviso consente alla persona offesa di impugnare autonomamente la decisione.
  • L'accertamento dell'irreperibilità della persona offesa non è valido quando le ricerche siano limitate a un solo indirizzo e gli atti indichino una diversa residenza o un domicilio presso il difensore nominato; devono essere eseguiti tentativi notificatori coerenti con tutti i dati disponibili nel procedimento.
  • Il diritto della persona offesa di partecipare al contraddittorio sulla messa alla prova non è reso superfluo dal carattere non vincolante delle sue osservazioni, poiché essa deve poter esporre argomentazioni potenzialmente incidenti sulla decisione del giudice.
  • La mancata effettiva partecipazione della persona offesa al procedimento di messa alla prova, dovuta a un iter notificatorio erroneo, determina una violazione del contraddittorio e vizia il procedimento culminato nella declaratoria di estinzione del reato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso abusivoFrode informaticaRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneNullità processuale

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