Cassazione Penale, Ordinanza n. 28607/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la decisione del GIP del Tribunale di Napoli, pronunciata in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., confermando la condanna per rapina aggravata e rideterminando la pena secondo l'accordo delle parti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: a) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente sulla legalità della pena concordata, perché non sarebbero stati esplicitati i termini dell'accordo (reato più grave, criterio di aumento per il reato satellite, compatibilità della pena con il quadro legale); b) violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione sulla quantificazione dell'aumento per continuazione; c) omesso scrutinio della circostanza attenuante della lieve entità richiamata in relazione alla sentenza della Corte cost. n. 86/2024 ai fini della verificabilità della pena concordata; d) omessa verifica dell'effettiva incidenza della circostanza aggravante del travisamento; e) omessa motivazione sulla perdurante incidenza della recidiva; f) omessa o ambigua statuizione sulla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo la pena stata determinata dal giudice di appello in conformità all'accordo raggiunto dalle parti nel concordato in appello, il ricorrente non potesse proporre in sede di legittimità questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, neppure sotto il profilo della pretesa illegittimità della pena o del difetto di motivazione sui motivi rinunciati. In applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di appello resa a seguito di concordato tra le parti preclude la deduzione in cassazione di censure sui motivi rinunciati e sul trattamento sanzionatorio concordato, se il giudice ha recepito l'accordo.
La censura sull'aumento per continuazione è stata ritenuta non proponibile in cassazione perché attinente a un profilo sanzionatorio coperto dall'accordo di concordato in appello.
L'inammissibilità del ricorso è dichiarata senza formalità di procedura quando i motivi sono manifestamente infondati o non consentiti.
Richiamato in relazione alla precedente disciplina dell'istituto del concordato in appello, poi reintrodotto dall'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non sono deducibili censure che investano il trattamento sanzionatorio definito dall'accordo tra le parti, né vizi di motivazione relativi ai motivi espressamente rinunciati.
- Quando il giudice di appello recepisce l'accordo delle parti nel concordato ex art. 599-bis c.p.p., la pena così determinata è insindacabile in cassazione sotto il profilo della legalità o della congruità, salvo ipotesi estranee al contenuto dell'accordo non emergenti nel caso concreto.
- L'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti o manifestamente infondati comporta la declaratoria senza formalità di procedura e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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