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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20484/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per remissione di querela (art. 152 cod. pen.), rilevando che l'aggravante che avrebbe reso il fatto procedibile d'ufficio era stata esclusa in primo grado. Ha inoltre disposto che le spese processuali restano a carico dell'imputato (art. 340, comma 4, c.p.p.).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zaghet impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna per truffa aggravata. Denunciava nullità e violazioni processuali: 1) sentenza resa in assenza dell'imputato senza rilevare legittimo impedimento (artt. 178, 179, 420-ter c.p.p.); 2) mancata comunicazione che l'udienza si sarebbe svolta in presenza ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. n.149/2020; 3) mancata comunicazione del verbale d'udienza del 7/11/2022 contenente il rinvio; 4) motivazione erronea sull'entità della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) produzione, il 2 aprile 2024, di due remissioni di querela da Pusiol Fabio e Dal Mas Ilario, con relative accettazioni da parte dell'imputato, che secondo il ricorrente estinguono i reati ai sensi dell'art. 152 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Norma sulle nullità e sulle garanzie dell'imputato; contestata per l'asserita celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato. Dal testo emerge che la questione processuale non ha impedito il rilevamento dell'estinzione del reato per remissione della querela.

  • art. 179 c.p.p.

    Riguarda le nullità e le situazioni di legittimo impedimento dell'imputato; evocata dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza resa in sua assenza, senza che risultasse autorizzata la sua partecipazione dall'affidamento in prova.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma che disciplina la trattazione del processo in assenza dell'imputato in appello; richiamata dal ricorrente per far valere la nullità della sentenza, ma la Corte di legittimità ha comunque dato rilievo determinante alla remissione della querela estintiva.

  • art. 23, comma 4, d.l. n. 149/2020

    Disposizione emergenziale sulla celebrazione delle udienze (modalità a distanza o in presenza). Il ricorrente lamentava mancata comunicazione della trattazione in presenza; la Corte non ha ritenuto che tale profilo precludesse l'annullamento per estinzione del reato.

  • art. 601, comma 5, c.p.p.

    Riguarda la notificazione dei provvedimenti e dei verbali in sede d'appello; la mancata comunicazione del verbale del 7/11/2022 è stata denunciata, ma non ha impedito l'esito favorevole al ricorrente determinato dalla remissione delle querele.

  • art. 152 cod. pen.

    Norma sulla estinzione del reato per remissione della querela. Interpretazione centrale nella sentenza: le remissioni rilasciate dai querelanti e le accettazioni dell'imputato integrano i requisiti dell'istituto, determinando l'estinzione dei reati e l'annullamento senza rinvio.

  • art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen.

    Aggravante per truffa che opera in presenza di minorata difesa; il giudice di primo grado aveva escluso tale aggravante ritenendo che le trattative fossero avvenute in presenza, il che ha reso i fatti procedibili a querela e quindi suscettibili di remissione.

  • art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.

    Riferimento alla circostanza aggravante della minorata difesa; il suo mancato riconoscimento ha inciso sulla procedibilità a querela dei fatti.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Norma che disciplina le spese processuali in caso di estinzione del reato; la Corte ha disposto che le spese restino a carico del querelato secondo questa disposizione.

Massime di principio

  • La remissione della querela, se validamente rilasciata dal querelante e accettata dall'imputato, estingue il reato querelabile anche dopo una condanna in sede di merito e determina l'annullamento della sentenza senza rinvio.
  • L'esistenza o meno di aggravanti che trasformino la procedibilità da a querela a d'ufficio è decisiva: se viene esclusa l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, il reato resta querelabile e può quindi essere estinto dalla remissione.
  • Le doglianze processuali (assenza dell'imputato, mancata comunicazione di udienze o verbali) possono costituire profili di nullità rilevanti, ma non impediscono automaticamente l'applicazione dell'istituto estintivo se sussistono le condizioni per la remissione della querela.
  • In presenza di misure alternative (es. affidamento in prova con obbligo di dimora) è importante documentare e comunicare tempestivamente eventuali legittimi impedimenti all'udienza per preservare le garanzie processuali.
  • Chi valuta la sussistenza di remissioni e delle loro accettazioni deve verificare la formale regolarità (sottoscrizioni, poteri dei procuratori speciali, data, volontarietà): la loro correttezza formale è cruciale perché l'estinzione produca effetto.
  • Nonostante l'estinzione del reato, la Corte può comunque disporre la condanna alle spese processuali a carico del querelato secondo le norme processuali applicabili.

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