Cassazione Civile, Ordinanza n. 19442/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo, proposta da una banca, di un credito in linea capitale derivante da un mutuo chirografario stipulato nel 2018 e assistito da garanzia pubblica. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda ritenendo nullo il contratto per asserita concessione abusiva del credito, in violazione di norme imperative anche penalmente rilevanti. L’opposizione della banca allo stato passivo era stata invece accolta dal Tribunale. Il fallimento della società finanziata ricorre per cassazione con quattro motivi: il primo denuncia violazione dell’art. 1176, comma 2, c.c., sostenendo che il tribunale abbia erroneamente escluso un obbligo generalizzato della banca di acquisire, nell’istruttoria del mutuo agevolato con garanzia pubblica, documenti quali certificato dei carichi pendenti fiscali, estratti di ruolo previdenziali e DURC, nonostante l’elevato indebitamento fiscale e previdenziale della società; il quarto motivo lamenta omesso esame di fatti decisivi, assumendo che l’inattendibilità delle informazioni fornite dalla società fosse verificabile tramite il confronto tra bilanci, Centrale Rischi e altri elementi di fatto. La Corte ritiene fondati il primo e il quarto motivo: il giudizio di diligenza professionale della banca, specie nella valutazione del merito creditizio e in presenza di garanzia pubblica, non può essere cristallizzato in regole astratte e assolute, ma va ricostruito alla luce del caso concreto e degli standard professionali desumibili dalla normativa nazionale ed eurounitaria; inoltre la motivazione del tribunale è contraddittoria e lacunosa perché, da un lato, ritiene necessari certi controlli solo in presenza di segnali di crisi che avrebbero imposto non un supplemento istruttorio ma il diniego del finanziamento, e dall’altro omette di considerare fatti contrari allegati dalla procedura. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo, anch’essi diretti a contestare la nullità del decreto.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri due, cassa il decreto del Tribunale di Napoli e rinvia la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull’erronea applicazione dell’art. 1176, comma 2, c.c. da parte del giudice di merito, che aveva escluso in via generale l’esistenza di un dovere istruttorio della banca di acquisire documentazione fiscale e previdenziale, senza una verifica concreta delle circostanze del caso e degli standard professionali di settore.
Norme richiamate
la diligenza professionale della banca nella valutazione del merito creditizio integra una clausola generale da concretizzare secondo il caso concreto e gli standard professionali del settore; il suo erroneo apprezzamento è censurabile per violazione di legge quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con la realtà sociale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio utilizzato per censurare la falsa applicazione della clausola generale di diligenza professionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi e la motivazione contraddittoria del decreto impugnato.
è richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
è richiamato per il rinvio alla motivazione di un precedente di legittimità sulla distinzione tra finanziamento lecito e abusivo.
Regolamento UE n. 651/2014
viene valorizzato come fonte che esprime standard di diligenza e gestione professionale degli intermediari finanziari nella concessione di aiuti al finanziamento del rischio.
Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013
Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, n. 2
impone alle banche di acquisire in istruttoria tutta la documentazione necessaria per una valutazione adeguata del merito di credito sotto i profili patrimoniale e reddituale.
è richiamato quale normativa che disciplina criteri e modalità della garanzia pubblica per imprese sane, rilevante nel contesto del finanziamento agevolato.
Massime di principio
- La diligenza professionale della banca nella concessione del credito non può essere definita mediante formule rigide e astratte, ma va valutata in concreto in relazione alle caratteristiche dell’operazione, del cliente e del rischio finanziato.
- Nella valutazione del merito creditizio, l’istituto di credito deve acquisire la documentazione necessaria a formare un giudizio affidabile sulla solvibilità del prenditore, potendo tale dovere includere, a seconda del caso, anche informazioni fiscali e previdenziali provenienti da fonti ufficiali.
- Gli standard professionali del settore bancario non si ricavano solo da norme direttamente vincolanti, ma anche da regolazione secondaria, orientamenti di vigilanza e migliori prassi che contribuiscono a definire il contenuto concreto della clausola generale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.
- Una motivazione che escluda in modo generalizzato l’utilità di specifici controlli istruttori, senza misurarsi con gli elementi concreti allegati dalle parti, è affetta da errore di diritto e da vizio motivazionale se non considera fatti potenzialmente decisivi e contraddittori.
- Nel giudizio sulla correttezza della concessione del finanziamento, non è ammissibile né l’estremo di negare in assoluto ogni dovere di verifica documentale, né quello opposto di imporre sempre e comunque una determinata formalità istruttoria: la misura del dovere dipende dal caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19358/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19360/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19362/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19363/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19365/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19367/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →