Cassazione Civile, Ordinanza n. 02288/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di saldi debitori derivanti da due conti correnti e da un mutuo chirografario, emesso nei confronti della società debitrice principale e di alcuni fideiussori. Nel giudizio di opposizione, la banca originaria fu poi sostituita da una società intervenuta quale mandataria della cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile tale intervento per difetto di prova della titolarità del credito e aveva rigettato l'opposizione dei fideiussori. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione ritenendo ammissibile l'intervento e accertando la titolarità del credito in capo alla cessionaria, valorizzando il fatto che la contestazione della cessione e della titolarità del credito era stata sollevata solo tardivamente, in comparsa conclusionale, dopo una lunga fase processuale nel corso della quale la controparte era rimasta silente, anche in occasione della riassunzione dopo l'interruzione del giudizio. I ricorrenti hanno proposto due motivi per cassazione, entrambi imperniati su pretesi vizi di nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso oltre i limiti del devoluto e che la motivazione fosse inesistente o apparente, perché non avrebbe rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non avrebbe adeguatamente giustificato il superamento della decisione di primo grado sulla titolarità del credito e sull'ammissibilità dell'intervento della cessionaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi difettassero dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità, risultando formulati in modo prolisso e con commistione di fatti, atti e censure tale da non consentire di coglierne con sicurezza il contenuto precettivo. Nel merito delle doglianze, ha comunque osservato che la Corte d'appello non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il tema della titolarità del credito e dell'ammissibilità dell'intervento era effettivamente devoluto con l'appello principale. Ha inoltre escluso un vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata esponeva in modo chiaro il percorso logico seguito, fondato sulla tardività della contestazione e sulla condotta processuale incompatibile con una difesa proposta solo in comparsa conclusionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., e all'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
provvisoriamente esecutivo
richiamato come base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
norma che disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito si è svolto il giudizio.
richiamato per la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
richiamato in relazione al valore della mancata contestazione e alla non contestazione dei fatti.
richiamato dai ricorrenti come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché la questione era devoluta in appello.
richiamato dai ricorrenti in relazione al preteso vizio di motivazione; la Corte esclude motivazione apparente o inesistente.
richiamato con riferimento ai requisiti dell'atto di appello e alla specificità dei motivi.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la rinuncia alle questioni non riproposte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del vizio di nullità della sentenza dedotto dai ricorrenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte lo usa per affermare che il ricorso deve avere chiarezza e specificità, pena inammissibilità.
richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio e la decisione conforme alla proposta.
richiamato per le memorie depositate dai ricorrenti.
applicato per la condanna per abuso del processo in caso di definizione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l'esposizione dei motivi deve essere chiara, sintetica e specifica: la commistione indistinta di fatti, atti, argomentazioni e stralci di sentenze può rendere il ricorso inammissibile.
- Chi deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. deve confrontare in modo puntuale la decisione impugnata con il petitum e le questioni effettivamente devolute; non vi è ultrapetizione se il giudice d'appello decide su un tema che costituisce oggetto del gravame.
- La contestazione della titolarità del diritto sostanziale è una mera difesa e può essere valutata dal giudice di merito anche alla luce del comportamento processuale complessivo delle parti, inclusa la eventuale non contestazione tempestiva.
- La non contestazione può assumere rilievo solo se non sia incompatibile con condotte processuali precedenti; il suo apprezzamento appartiene al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti: mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più deducibile la mera insufficienza motivazionale.
- Nel procedimento camerale di definizione anticipata, la conferma della proposta di inammissibilità può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale ipotesi di abuso del processo.
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