Cassazione Penale, Ordinanza n. 03954/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre precisato che l'inammissibilità impedisce di rilevare l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello del 19 settembre 2023. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per invasione di terreni o edifici. Nel ricorso ha dedotto due censure: da un lato, l'asserita erroneità e/o illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 c.p.; dall'altro, la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che i motivi riproducono in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, già puntualmente disattese dal giudice di merito, e quindi non assolvono alla funzione di critica specifica della decisione impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento del giudizio di responsabilità per invasione di terreni o edifici; il ricorso non introduceva censure specifiche idonee a scalfire la motivazione di merito sulla sua integrazione.
La Corte richiama la doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto, ma la ritiene inammissibilmente reiterativa delle questioni già proposte in appello e già respinte.
Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte valuta la specificità dei motivi di ricorso per cassazione, escludendola quando le censure si risolvano nella mera riproposizione di quelle già dedotte in appello.
Base processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza un confronto critico con la motivazione impugnata, le stesse doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla sentenza impugnata; non basta una mera reiterazione delle censure precedenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello, quando la causa estintiva non sia già maturata prima della decisione impugnata.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto non è scrutinabile in cassazione se proposta in modo generico o meramente ripetitivo rispetto alle deduzioni già esaminate nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03866/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →