Cassazione Penale, Sentenza n. 36077/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Puleo impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 e, in via subordinata nell'atto d'appello, chiedeva l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., norma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022. La Corte distrettuale aveva rigettato la richiesta ritenendo che l'istanza doveva essere proposta al giudice di primo grado, essendo il processo pendente alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria (art. 95 del d.lgs. n. 150/2022), e quindi non potesse essere dedotta per la prima volta in sede di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha seguito il precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 8215/2025) e ha affermato che l'appellante può contestare in appello il mancato esercizio officioso, da parte del giudice di primo grado, del potere discrezionale di applicare la pena sostitutiva prevista dall'art. 545-bis c.p.p., anche se l'istanza non era stata formulata anteriormente. Mancando una valutazione di merito sui presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al diniego della pena sostitutiva e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Identifica il delitto per cui l'imputato è stato condannato; norma sostanziale penalmente rilevante nel processo.
art. 545-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
Prevede la possibilità di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto che l'eventuale mancato esercizio officioso di tale potere da parte del giudice di primo grado può essere censurato per la prima volta in appello.
Disciplina transitoria che applica la nuova norma anche ai processi pendenti; la Corte ha precisato che la questione non è quale giudice dovesse essere investito della richiesta in base alla transizione, bensì se la richiesta possa essere proposta per la prima volta in appello, rispondendo affermativamente.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che limita la possibilità di proporre nuovi motivi in cassazione; citata dalla Corte per distinguere il rimedio dell'appello (più ampio) dal ricorso per cassazione (più vincolato).
Richiamata per analogia rispetto al principio secondo cui l'omessa attivazione di una sanzione sostitutiva da parte del primo giudice può essere censurata in sede di gravame.
Massime di principio
- L'appellante può proporre per la prima volta in appello la censura circa il mancato esercizio officioso, da parte del giudice di primo grado, del potere di applicare misure sostitutive previste da una nuova normativa procedurale entrata in vigore durante il processo.
- La disciplina transitoria che estende l'applicazione delle nuove norme ai processi pendenti non implica necessariamente che l'istanza debba essere presentata esclusivamente al giudice di primo grado; è possibile chiedere il rimedio al giudice di appello mediante specifico motivo di gravame.
- Va distinta la posizione dell'appello da quella del ricorso per cassazione: l'art. 606 c.p.p. limita l'introduzione di nuove doglianze in cassazione, mentre l'appello conserva maggiore ampiezza di censura e può quindi accogliere istanze non sollevate in primo grado.
- Se la Corte di merito non ha valutato i presupposti fattuali per l'accesso alla pena sostitutiva, la sentenza è viziata e deve essere rinviata al giudice competente perché si pronunci nel merito (valutazioni di fatto che la Corte di cassazione non può svolgere).
- Prassi difensiva consigliata: laddove sia intervenuta normativa che prevede nuove soluzioni sanzionatorie o procedurali, è prudente sollevare l'istanza sia in primo grado che, se necessario, confermarla o riproporla in appello per evitare discutibili eccezioni di inammissibilità; tuttavia, l'omissione in primo grado non preclude in assoluto la richiesta in appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36268/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36278/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36282/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36060/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36063/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36066/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →