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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19443/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento per omesso versamento di ICI per gli anni 2009-2011 e IMU per gli anni 2012-2013, relativi a un’area edificabile sita in Maranello e utilizzata per attività agricola, appartenuta in vita al de cuius. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso originario del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo rituale la notifica dell’appello al difensore e agli eredi del contribuente defunto e negando l’esenzione ICI per coltivatore diretto, anche perché il soggetto percepiva pensione INPS. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo per violazione degli artt. 101 e 132 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello aveva deciso in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, poiché: il contribuente era morto prima della notifica dell’appello; il difensore aveva depositato il certificato di morte, con conseguente necessità di interruzione del giudizio; l’ente aveva notificato l’appello a un soggetto ormai deceduto, pur conoscendone il decesso; l’erede non aveva potuto costituirsi nel grado di appello. Il Comune ha resistito eccependo anche la tardività del ricorso per cassazione, sul presupposto che la sentenza fosse stata notificata e che fosse spirato il termine breve.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, rilevando che il resistente non aveva provato rituale notificazione della sentenza impugnata con gli atti richiesti per far decorrere il termine breve. Nel merito ha rigettato il motivo della ricorrente: ha ritenuto valida la notifica dell’impugnazione agli eredi della parte defunta, anche in forma collettiva e impersonale presso l’ultimo domicilio del de cuius, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., e ha escluso che il giudizio d’appello dovesse essere interrotto dopo il deposito del certificato di morte. Ne è conseguito il rigetto integrale del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come norma sul contraddittorio; la Corte ha escluso la violazione perché il contraddittorio in appello risultava ritualmente instaurato con la notifica agli eredi.

  • art. 132 c.p.c.

    art. 132, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

    l’inesatta indicazione della parte defunta nell’intestazione della sentenza non determina nullità quando dal contesto sia comunque individuabile la parte effettivamente coinvolta; si tratta di mero errore materiale emendabile.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    il motivo è stato proposto come nullità della sentenza/processo per violazione del contraddittorio.

  • art. 325 c.p.c.

    art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.

    richiamato per il termine breve di impugnazione, non operante per mancanza di prova della rituale notificazione della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    in tema di impugnazioni, l’onere di provare la decorrenza del termine breve grava su chi lo eccepisce; senza prova della notifica della sentenza resta applicabile il termine lungo.

  • art. 330 c.p.c.

    art. 330, primo comma e secondo comma, cod. proc. civ.

    l’impugnazione può essere notificata agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto; la disciplina opera anche quando la parte muore dopo la pubblicazione della sentenza e prima dell’impugnazione.

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che l’errore materiale nell’indicazione della parte è emendabile con correzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi eccepisce la tardività dell’impugnazione per decorso del termine breve deve provare in modo rigoroso la rituale notificazione della sentenza, producendo copia autentica della decisione con relata di notificazione e, se del caso, l’avviso di ricevimento; in mancanza, il termine breve non decorre.
  • In caso di morte della parte dopo la chiusura dell’istruzione e prima dell’impugnazione, l’atto di impugnazione può essere notificato agli eredi anche collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto, oltre che personalmente ai singoli eredi.
  • La notifica dell’impugnazione agli eredi nel domicilio del de cuius è idonea a instaurare validamente il contraddittorio, anche se l’atto o la sentenza menzionino per errore la parte defunta anziché gli eredi, quando dal complesso degli atti sia comunque certa l’individuazione dei destinatari.
  • Il deposito del certificato di morte nel giudizio di impugnazione non impone l’interruzione del processo se il contraddittorio verso gli eredi è già stato validamente instaurato.
  • L’errore materiale nell’intestazione della sentenza che indichi una parte deceduta non determina nullità della decisione se il contenuto del provvedimento e gli atti di causa consentono di identificare senza incertezze la parte effettivamente coinvolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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