Cassazione Civile, Ordinanza n. 07890/2024 del 22/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (medici)
La controversia
Due medici avevano agito contro le amministrazioni statali e l’università per ottenere il riconoscimento dell’inadempimento dello Stato nel recepimento delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione medica e, conseguentemente, il pagamento dell’adeguata remunerazione o, in subordine, il risarcimento del danno. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, condannando i convenuti al pagamento di somme per la frequenza di una scuola di specializzazione in clinica pediatrica e, per uno dei due medici, anche per una seconda specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. In appello, veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’università e confermata nel merito la condanna delle amministrazioni statali. Con il ricorso per cassazione i ministeri deducevano violazione e falsa applicazione delle direttive CEE indicate, della L. n. 370 del 1999, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1218 c.c., sostenendo che il diritto alla remunerazione spettasse solo ai medici che avessero iniziato la specializzazione dal 1982 e non anche a chi l’avesse iniziata prima, come i controricorrenti; quindi, per la specializzazione in clinica pediatrica, non sarebbe dovuta alcuna remunerazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per la specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva di uno dei medici, la questione fosse coperta da giudicato e non più discutibile. Quanto alla specializzazione in clinica pediatrica, ha confermato la decisione d’appello perché conforme al principio, affermato dalla Corte di giustizia UE e poi ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui le formazioni specialistiche iniziate prima del 29 gennaio 1982 ma proseguite oltre il 1° gennaio 1983 danno diritto, per il periodo successivo a tale data e fino al completamento, a una remunerazione adeguata, purché la specializzazione rientri tra quelle comuni a più Stati membri e indicate dalla direttiva. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità per la precedente oscillazione giurisprudenziale e per la pendenza della questione pregiudiziale al momento della proposizione del ricorso; ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché i ricorrenti sono parti pubbliche.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la sentenza d’appello sulla decorrenza del diritto alla remunerazione.
direttive comunitarie n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE, n. 82/76/CEE e n. 93/16/CEE
La Corte ha applicato il principio secondo cui le formazioni specialistiche iniziate prima del 29 gennaio 1982 ma proseguite oltre il 1° gennaio 1983 devono essere remunerate adeguatamente per il periodo successivo a tale data, se relative a specializzazioni previste dalla direttiva.
È stata richiamata come base normativa dell’adeguata remunerazione riconosciuta ai medici specializzandi; la Corte ne ha confermato l’applicazione nei limiti temporali elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale e di legittimità.
art. 117 Cost.
È stato dedotto dai ricorrenti in relazione all’obbligo dello Stato di conformarsi al diritto dell’Unione e al corretto recepimento delle direttive.
È stato richiamato come fondamento della responsabilità da inadempimento dello Stato per il mancato recepimento delle direttive.
È stata la base del procedimento camerale in Cassazione.
art. 2, paragrafo 1, lettera c), art. 3, paragrafi 1 e 2, e allegato della direttiva 75/363/CEE
Interpretati nel senso che la formazione specialistica iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76 e proseguita dopo il termine di trasposizione dà diritto alla remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1° gennaio 1983.
articoli 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE
Servono a delimitare, ai fini del diritto alla remunerazione, le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a più Stati membri.
Massime di principio
- Quando una formazione specialistica medica è iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva di modifica ma è proseguita oltre il termine di trasposizione, il diritto all’adeguata remunerazione sorge limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino al completamento della formazione.
- L’adeguata remunerazione per i medici specializzandi presuppone che la specializzazione frequentata rientri tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o ad almeno due Stati membri e sia ricompresa nelle indicazioni della direttiva di coordinamento.
- Se una specifica voce di credito o di indennizzo è ormai coperta da giudicato, la questione non può essere riesaminata in sede di legittimità.
- In presenza di oscillazioni giurisprudenziali e di una questione pregiudiziale ancora pendente al momento dell’introduzione del ricorso, può disporsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
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