Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9964/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. che denunciava un "errore percettivo" della Corte di cassazione nella valutazione del precedente ricorso: la difesa sosteneva che la Sesta Sezione non aveva esaminato un argomento fondamentale (la pronuncia previa dello stesso collegio sulla medesima contestazione e la consequente incompatibilità/trattazione congiunta del rito abbreviato e del rito ordinario) e che la Corte d'appello, pur avendo rinnovato l'istruzione dibattimentale con l'esame dell'imputato, non aveva valorizzato le sue dichiarazioni rispetto alle risultanze tecniche (intercettazioni), con conseguente travisamento/fraintendimento dei fatti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ricostruito il contenuto del precedente ricorso e ha ritenuto che la Sesta Sezione avesse effettivamente considerato e risposto alle doglianze della difesa (anche richiamando la giurisprudenza). È stato precisato che l'errore dedotto aveva carattere valutativo e non costituiva un "errore di fatto" inteso dall'art. 625-bis c.p.p.; la ricostruzione dei fatti e delle valutazioni compiute dalla Corte d'appello non risultava frutto di una svista percettiva. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione equitativa di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma incriminatrice relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato; contestazione oggetto del giudizio penale da cui nasce il procedimento

  • art. 625-bis c.p.p.

    Strumento straordinario che consente di chiedere correzione per "errore di fatto" della Corte di cassazione: interpretato restrittivamente come errore percettivo dovuto a svista o equivoco nella lettura degli atti interni che abbia effettivamente inciso sulla decisione; non applicabile a valutazioni di merito o a questioni di diritto

  • art. 603 c.p.p.

    Regola l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di riforma della sentenza assolutoria: la Corte ha ricordato che la rinnovazione è prevista anche in assenza di "elementi sopravvenuti" intesi come nuovi elementi, richiamando la giurisprudenza recente

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata e ha irrogato inoltre una sanzione equitativa a favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della inammissibilità

  • Giurisprudenza CEDU (sentenza Maestri c/Italia)

    Richiamata in relazione al principio che regola l'efficacia delle dichiarazioni dell'imputato rese in appello e al tema della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato agli "errori di fatto" percettivi della Corte di cassazione (svista o equivoco nella lettura degli atti interni) e non è idoneo a censurare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
  • Quando si denuncia un "errore di fatto" in Cassazione occorre dimostrare che la causa è una percezione fuorviante degli atti tale da aver determinato una decisione diversa; non basta dissentire dalla valutazione compiuta o affermare che la risposta è insufficiente.
  • Gli errori di merito commessi dal giudice di merito (anche se si configurano come travisamento del fatto) devono essere impugnati con i rimedi ordinari (appello, ricorso per cassazione nei limiti consentiti), non con l'istituto dell'errore di fatto in sede di legittimità.
  • Se si contesta che la Corte d'appello non ha valorizzato dichiarazioni rese in rinnovazione dell'istruzione, va inquadrato il tema alla luce dell'art. 603 c.p.p.: la rinnovazione è obbligatoria in caso di riforma dell'assoluzione e non richiede necessariamente "nuovi" elementi rispetto al primo grado.
  • La Corte può sanzionare con spese e ammende i ricorsi manifestamente infondati o proposti con profili di colpa; questo comporta un rischio economico per ricorsi che appaiono strumentali o non sorretti da fondamento giuridico solido.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.