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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35831/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda la sentenza del 24 aprile 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, pronunciata su richiesta delle parti. Con un unico motivo, l’imputato ha dedotto l’errata applicazione della continuazione: a suo avviso, condotte realizzate senza apprezzabile soluzione di continuità e aventi a oggetto la medesima sostanza stupefacente avrebbero dovuto essere considerate, ai fini sanzionatori, come un unico reato. La Corte ha rilevato che la sentenza aveva invece applicato la continuazione a distinte condotte di detenzione e cessione, poste in essere il 23 aprile 2026, aventi a oggetto quantitativi e tipologie differenti di sostanza stupefacente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché il motivo non era consentito rispetto alla tipologia di sentenza impugnata. In particolare, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, la deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammessa ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. soltanto in caso di errore manifesto, immediatamente e indiscutibilmente rilevabile; la censura sulla continuazione non presentava tale carattere e, inoltre, il giudice aveva correttamente applicato la continuazione a condotte distinte relative a quantitativi e tipologie diverse di stupefacente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;

    La disposizione consente la declaratoria d’inammissibilità con procedura semplificata e senza formalità quando il ricorso propone motivi non consentiti rispetto alla tipologia di decisione impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Ritenuto, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza

    Nel giudizio conseguente all’applicazione della pena su richiesta, l’erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione soltanto se l’errore è manifesto, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrico rispetto al capo d’imputazione; è inammissibile la censura aspecifica o non autosufficiente che non renda evidente tale errore.

  • art. 81 c.p.

    Considerato che, peraltro, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha correttamente applicato la disciplina della continuazione in relazione a distinte condotte di detenzione e di cessione, aventi ad oggetto diversi quantitativi e diverse tipologie di sostanza stupefacente, poste in essere dal ricorrente in data 23 aprile 2026;

    La Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della continuazione a distinte condotte di detenzione e cessione di stupefacenti, anche quando esse riguardano quantitativi e tipologie differenti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione fondato sull’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso soltanto se l’errore è manifesto, immediatamente riconoscibile senza margini di opinabilità e palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo d’imputazione.
  • È inammissibile la censura che deduca in modo aspecifico o non autosufficiente un errore di qualificazione giuridica non immediatamente evincibile dal capo d’imputazione e dalla motivazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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