Ordinanza n. 485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n.360/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento amministrativo fondato su violazioni definitivamente accertate degli obblighi tributari e contributivi
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'operatore economico ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Sardegna, chiedendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento contestato. La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 30 del d.l. n. 124/2019, convertito dalla l. n. 157/2019, secondo cui non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi nei quali sia offerto gioco pubblico gli operatori economici che abbiano commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali. L'appellante ha dedotto, in sostanza, che la propria posizione debitoria sarebbe stata successivamente regolata mediante strumenti legali di rientro e definizione: rateizzazione del debito con l'INPS, adesione alla definizione agevolata denominata "rottamazione quinquies" con pagamento rateale del debito verso l'agente della riscossione e ulteriore rateizzazione relativa a un'altra posizione debitoria. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella fase cautelare, limitandosi a una valutazione sommaria del fumus boni iuris.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda di sospensione pronunciato dal TAR Sardegna. Ha ritenuto che le violazioni degli obblighi tributari e contributivi emerse nell'istruttoria fossero definitivamente accertate, anche alla luce delle stesse ammissioni dell'appellante circa l'esistenza dei debiti e l'attivazione di piani di rateizzazione o definizione agevolata. Ha inoltre affermato, in questa fase sommaria, che la gravità delle violazioni non viene meno per il fatto che, dopo l'accertamento, il debito sia sottoposto a strumenti legali tipizzati di rientro o definizione. Non sono stati ravvisati sufficienti profili di fondatezza tali da far presumere un esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30 d.l. n. 124/2019, convertito dalla l. n. 157/2019
non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 4, del D.LGS n 50/2016
La norma preclude la titolarità o conduzione di esercizi o locali nei quali è offerto gioco pubblico agli operatori economici autori di violazioni definitivamente accertate degli obblighi tributari o contributivi; la successiva rateizzazione, definizione agevolata o altra procedura legale di rientro non elimina, secondo la valutazione cautelare, il carattere definitivamente accertato delle violazioni.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È richiamato dall’art. 30 d.l. n. 124/2019 quale parametro per individuare le violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Ai fini del divieto di gestione o conduzione di esercizi, locali o spazi nei quali è offerto gioco pubblico, le violazioni degli obblighi tributari o contributivi definitivamente accertate restano rilevanti anche quando il debito sia successivamente sottoposto a rateizzazione, definizione agevolata o altro strumento legale tipizzato di rientro.
- La rateizzazione o la definizione agevolata del debito incide sulle modalità di pagamento e riscossione, ma non fa venir meno, secondo la valutazione cautelare, il previo accertamento definitivo della violazione rilevante ai fini del divieto previsto dalla disciplina sul gioco pubblico.
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’atto presuppone sufficienti profili di fondatezza della domanda tali da far ipotizzare un esito favorevole nel merito; in mancanza, l’appello cautelare deve essere respinto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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