Sentenza del 03/10/2018 n. 24015 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d'appello che aveva ritenuto corretto escludere le accise dalla base imponibile IVA nelle vendite di alcoli e detrarre l'IVA addebitata da CDA Srl alla P. Spa sulle somme anticipate per il pagamento delle accise. I motivi riguardavano la violazione delle norme IVA nazionali ed europee sulla determinazione della base imponibile, delle disposizioni sullo Statuto del contribuente e delle norme sul diritto alla detrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che le accise, essendo costi direttamente connessi alla vendita dei prodotti, devono essere incluse nel corrispettivo imponibile ai fini IVA e fatturate al cliente finale. Le somme anticipate da CDA Srl per conto della P. Spa costituiscono invece rimborsi di anticipazioni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972; pertanto, non dovevano essere fatturate con IVA e l'imposta erroneamente addebitata non era detraibile. La sentenza d'appello è stata cassata, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, artt. 1 e 13
"La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti... compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario"
La base imponibile IVA comprende, in linea generale, tutti gli oneri direttamente collegati alla cessione, incluse le accise poste economicamente a carico del cliente.
D.P.R. n. 633/1972, art. 15, comma 1, n. 3
"Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate"
I rimborsi di somme anticipate in nome e per conto del cliente sono esclusi dalla base imponibile IVA, purché siano effettive anticipazioni, adeguatamente documentate e riferibili al cliente.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 18 e 19
Il diritto alla detrazione spetta soltanto per l'IVA dovuta e correttamente addebitata nell'ambito di un'operazione imponibile.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 1, comma 2
La disciplina delle accise rileva nella qualificazione degli oneri fiscali connessi alla produzione e alla vendita degli alcoli.
Direttiva 2006/112/CE, art. 78, paragrafo 1, lettera a
"Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA"
Le imposte diverse dall'IVA devono essere incluse nella base imponibile quando presentano un legame diretto con la cessione o la prestazione.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 11, parte A, n. 3, lettera c; Direttiva 2006/112/CE, art. 79
"Le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi"
Le anticipazioni documentate effettuate in nome e per conto del cliente sono escluse dalla base imponibile, ma l'IVA eventualmente gravante su tali spese non può essere detratta dal soggetto che si limita a ottenere il rimborso.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5-bis
La qualificazione di una violazione come meramente formale può incidere sulle sanzioni, ma non può eliminare l'obbligo di versare un tributo effettivamente dovuto.
Massime di principio
- Per determinare la base imponibile IVA occorre includere tutti gli oneri e tributi direttamente collegati alla cessione del bene, comprese le accise, salvo una specifica disposizione di esclusione.
- Un costo può essere trattato come semplice anticipazione fuori campo IVA solo se è sostenuto realmente in nome e per conto del cliente, è documentato e viene contabilizzato come mero rimborso; non è sufficiente che le parti lo definiscano contrattualmente come rimborso.
- L'IVA indicata in fattura non è automaticamente detraibile: la detrazione presuppone che l'imposta sia effettivamente dovuta su un'operazione imponibile.
- Una modalità di fatturazione errata che comporti un minor versamento dell'IVA non costituisce una violazione meramente formale, anche se l'operazione economica sottostante è stata effettivamente realizzata.
- La distinzione tra rapporti giuridici autonomi e anticipazione per conto altrui è decisiva: se il soggetto che sostiene il costo è il debitore effettivo dell'imposta, il relativo importo deve essere trattato come componente del prezzo e non come rimborso neutro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 644 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1727 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1728 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →