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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31071/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma, con conferma della responsabilità dell'imputato per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado che riteneva l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 497-bis c.p. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo in sostanza doglianze sulla graduazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che le censure mirano a una nuova valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio, attività preclusa in sede di legittimità salvo che la pena sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dal giudice di merito con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    norma incriminatrice per la quale era stata confermata la responsabilità dell'imputato, ma il contenuto del fatto tipico non è ulteriormente descritto nel testo

  • art. 132 c.p.

    richiamato come criterio legale per la graduazione della pena da parte del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio legale per la determinazione della pena in concreto e per il sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria del giudice di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non presenti arbitrio o manifesta illogicità.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; il controllo della Cassazione è limitato alla tenuta logica e alla sufficienza della motivazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento sintetico agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni profilo favorevole all'imputato.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato o comunque inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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