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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36615/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

La persona sottoposta ad affidamento in prova al servizio sociale ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva revocato ex tunc la misura alternativa applicata ed eseguita dall'anno precedente. La revoca era stata motivata dal giudice di sorveglianza richiamando: una denuncia per il reato di falsa testimonianza o falsa dichiarazione resa nel corso delle indagini?; una condotta definita negativa, con mancato rispetto dei contatti con l'UEPE; un atteggiamento superficiale e privo di adeguata revisione critica. Nel ricorso si deducevano carenza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il provvedimento si fosse fondato solo sulla denuncia per il reato contestato senza valorizzare il regolare andamento della misura per circa un anno, l'assenza di segnalazioni di violazioni prescrittive da parte dell'UEPE, la non ancora compiuta verifica della gravità del fatto-reato e la sproporzione della revoca retroattiva rispetto al periodo già trascorso senza violazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse realmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva invece valutato la sussistenza del fatto di reato contestato, aveva reputato infondata la linea difensiva, aveva dato rilievo alla ostinata negazione dei fatti e alla messa in dubbio dell'attività investigativa, aveva considerato la relazione aggiornata dell'UEPE che segnalava un andamento negativo dei rapporti con l'ufficio e l'assenza di adeguata revisione critica, e aveva logicamente motivato anche la revoca ex tunc sulla base della dimostrata mancata partecipazione al percorso rieducativo. La Corte ha aggiunto che la ricorrente sollecitava una diversa valutazione di merito degli stessi elementi, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.

    La denuncia per il reato contestato è stata considerata dal Tribunale di sorveglianza come indice della gravità della condotta rilevante ai fini della revoca della misura alternativa; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto, ma dà atto che il giudice di merito lo aveva valutato.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicitamente applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice di sorveglianza quando l'ordinanza impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • È inammissibile il ricorso che non si confronti specificamente con le rationes decidendi del provvedimento impugnato e che si limiti a proporre una diversa lettura degli stessi elementi fattuali.
  • Ai fini della revoca di una misura alternativa rilevano non solo l'eventuale commissione di nuovi fatti penalmente significativi, ma anche il complessivo comportamento del soggetto e la sua effettiva adesione al percorso rieducativo, quale emerge anche dalle relazioni dell'UEPE.
  • La revoca ex tunc della misura alternativa può essere sorretta dalla motivazione che evidenzi, sin dall'inizio dell'esecuzione, l'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione, purché il giudice dia conto in modo coerente degli elementi valorizzati.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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