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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27639/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente contestava il diniego della causa di proscioglimento prevista dal comma 3-ter dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall'art. 1 d.lgs. n. 87/2024) sostenendo la sua applicabilità retroattiva e la violazione del principio di irretroattività della norma più sfavorevole; inoltre censurava il diniego delle generiche (circostanze attenuanti) lamentando che i precedenti fossero risalenti e che la maggiore gravità fosse stata valutata in base alla novella normativa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha confermato la decisione della Corte di appello di Napoli che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, rideterminando la pena per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 e revocando la condizione legata alla sospensione della pena. Il diniego della causa di proscioglimento è stato motivato sulla base dei criteri dell'art. 131-bis cod. pen.: gravità dei fatti (omessa dichiarazione per il 2013 con IRES evasa pari a €79.334 e IVA pari a €72.688, con superamento della soglia di punibilità di oltre €20.000 e mancato pagamento delle imposte) e abitualità della condotta (pluralità di evasioni e precedenti del 2005 e 2012). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato i fatti e la motivazione e che la norma nuova richiamata non sia mostrata come norma meno favorevole; inoltre ha ritenuto che la norma richiamata sia specificativa e non sostitutiva dell'art. 131-bis. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e gli è stato imposto di versare una somma a titolo di contributo (la sentenza indica l'obbligo ma il testo fornito è interrotto sulla quantificazione).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma che disciplina il reato contestato (omessa dichiarazione); applicata come fattispecie-reato cui riferire la determinazione della gravità ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 3-ter (introdotto dall'art. 1 d.lgs. n. 87 del 2024)

    Richiamato dal ricorrente come causa di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che, nella sentenza impugnata, quella norma sia stata usata come specificazione ma non sostitutiva dell'art. 131-bis c.p., e non ha ritenuto dimostrato che sia norma "meno favorevole" ai sensi dell'art. 2 c.p.

  • codice penale, art. 131-bis, commi 1 e 4

    Applicato come criterio centrale per il diniego della causa di non punibilità: comma 1 (gravità dei fatti) valutato in base all'entità dell'evasione e alla mancata estinzione del debito tributario; comma 4 (abitualità) valutato in presenza di pluralità di reati e precedenti, giustificando il diniego del proscioglimento.

  • codice penale, art. 2 (principio di irretroattività)

    Invocato dal ricorrente per sostenere la non applicabilità retroattiva della novella normativa; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato che la norma richiamata sia meno favorevole e quindi la doglianza non era idonea.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per il riparto delle spese nel giudizio di legittimità: il ricorrente, dichiarato inammissibile, è condannato a sostenere le spese del procedimento di Cassazione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'onere pecuniario accessorio per l'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non vi fosse motivo per considerare il ricorso privo di "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. viene esclusa quando la gravità dell'evasione supera in modo significativo la soglia di rilevanza penale e non risulta il pagamento delle somme dovute; importi poco superiori alla soglia possono invece giustificare l'applicazione della causa estintiva.
  • L'abitualità della condotta si valuta considerando la pluralità delle violazioni e l'esistenza di precedenti: più violazioni e precedenti (anche se risalenti) possono integrare il quadro per negare il proscioglimento.
  • Lamentele basate esclusivamente su questioni di diritto relative a norme sopravvenute richiedono di dimostrare in modo chiaro che la norma nuova sia effettivamente "più favorevole" o che la sua applicazione retroattiva violi il principio di legalità; non è sufficiente un'affermazione generica.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale confrontarsi con i fatti accertati in modo motivato: censure che non scalfiscono la valutazione probatoria e le conclusioni sulla gravità/abitualità sono destinate a essere ritenute inammissibili o infondate.
  • Per chi intende ottenere il proscioglimento ex art. 131-bis è strategico documentare il pagamento integrale delle imposte o dimostrare che l'ammontare evaso è marginalmente superiore alla soglia, oltre a contestare l'esistenza di una condotta abituale.

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