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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11434/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che confermava la condanna inflitta con rito abbreviato. Il ricorrente contestava principalmente l'applicazione della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in legge n. 27/2020) a causa dell'emergenza Covid-19: sosteneva che, essendo detenuto dal 15/04/2019, non poteva trovare applicazione la sospensione (richiamando la deroga relativa allo stato di detenzione prevista dalla norma), che la sospensione non doveva operare retroattivamente rispetto a procedimento di appello non ancora fissato (anche per presunta violazione degli artt. 25, comma 2 e 117 Cost.), e, infine, denunciava vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso sul punto della prescrizione: ha esaminato la disciplina emergenziale (art. 83 d.l. n. 18/2020) e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2020 e le Sezioni Unite), constatando che la disciplina della sospensione della prescrizione è limitata al periodo in cui l'attività processuale è effettivamente impedita dall'emergenza. Avendo valutato il periodo prescrizionale alla luce della riqualificazione del fatto in sede di merito e delle cause interruttive (udienza di primo grado del 7/6/2016), e ritenuto il termine massimo pari a 7 anni e 6 mesi (ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.), la Corte ha concluso che il reato commesso il 4/3/2013 si è estinto per prescrizione. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27), art. 83

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione per il periodo di emergenza (in particolare 64 giorni nella prima fase dal 9/3 al 11/5/2020). Le deroghe prevedono che, per determinate ipotesi (es. procedimenti a carico di detenuti che espressamente richiedano la trattazione), la sospensione non operi; la portata della sospensione va limitata al tempo in cui l'emergenza ha effettivamente impedito l'attività processuale.

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina il termine prescrizionale in relazione alla pena edittale massimo applicabile dopo la riqualificazione del reato in sede di merito: utile al calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce le modalità di calcolo del termine prescrizionale e gli effetti delle cause interruttive, rilevanti per determinare la scadenza della prescrizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; nel caso la censura sul diniego non ha condotto a una diversa decisione sul punto decisivo della prescrizione.

  • art. 25, comma 2 Cost.

    Richiamato dalla difesa in ordine al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole: la Corte costituzionale aveva ritenuto compatibile con tale principio la sospensione emergenziale della prescrizione.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale va interpretata restrittivamente e limitata al periodo in cui l'attività giudiziaria è effettivamente impedita dall'emergenza; non sempre produce effetti retroattivi estesi oltre il periodo effettivo di sospensione.
  • Per i processi a carico di imputati detenuti esistono deroghe alla sospensione (categorie di urgenza), ma la loro operatività può dipendere da condizioni concrete (per es. richiesta di trattazione da parte degli interessati). Occorre verificare se siano state esperite richieste o attivati i presupposti normativi per escludere la sospensione.
  • Nel calcolo della prescrizione è essenziale considerare la riqualificazione del fatto in sede di merito (che determina la pena edittale di riferimento) e tutte le cause interruttive e sospensive effettivamente intervenute (artt. 157 e 161 c.p.): anche brevi periodi di sospensione possono non essere sufficienti a impedire il maturare della prescrizione se il termine complessivo è già vicino.
  • Le questioni relative all'applicazione delle disposizioni emergenziali sulla prescrizione sono state oggetto di interventi sia della Corte Costituzionale sia delle Sezioni Unite; in situazioni analoghe è necessario verificare la giurisprudenza piú recente per stabilire l'esatto ambito di applicazione della sospensione.
  • Se l'obiettivo difensivo è evitare che operi la sospensione della prescrizione, occorre dimostrare concretamente l'intervenuta attività o la mancata interruzione che possa escludere l'operatività della norma emergenziale (es. fissazione d'udienza nel periodo o richiesta di trattazione da parte del detenuto).

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