Cassazione Penale, Sentenza n. 19900/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato ha impugnato per violazione di legge (art. 597 comma 3 cod. proc. pen.), sostenendo che la Corte d'appello ha riqualificato il fatto da lesioni personali gravi a lesioni gravissime (più grave) in sede di appello, eccedendo la competenza del giudice di primo grado (tribunale monocratico) e spettando invece al tribunale collegiale; pertanto, poiché l'appello era proposto dal solo imputato, la Corte di merito avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti al pubblico ministero per il nuovo esercizio dell'azione penale, anziché confermare la condanna con la nuova qualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accolto la tesi che, quando in appello venga data d'ufficio una qualificazione più grave tale da rientrare nella competenza del tribunale collegiale e l'appello sia del solo imputato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio sia nel merito che nel primo grado; ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Lecce e la sentenza di primo grado del tribunale di Brindisi, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Brindisi per il nuovo esercizio dell'azione penale. La decisione si è fondata sull'interpretazione dell'art. 33-octies cod. proc. pen. (quanto alla violazione delle regole di attribuzione tra giudice monocratico e collegiale).
Norme richiamate
art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di ricorso riguardante la competenza per materia del giudice di primo grado e la distribuzione dei processi tra uffici giudiziari diversi; il ricorrente sosteneva che la riqualificazione avrebbe dovuto determinare l'annullamento e la rimessione degli atti al pubblico ministero ai sensi di questa disciplina.
art. 33-octies cod. proc. pen.
Interpretazione decisiva della Corte: il primo comma impone al giudice di appello che, dopo aver dato diversa qualificazione al fatto che comporti la devoluzione della cognizione al tribunale collegiale (quando il fatto era stato deciso dal tribunale monocratico), di rilevare l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati e pronunciare sentenza di annullamento; il secondo comma consente il giudizio nel merito solo se la riqualificazione non eccede la competenza del giudice monocratico.
artt. 582 e 583 cod. pen. (lesioni personali gravi e gravissime)
Norme sostanziali che definiscono le fattispecie contestate: in primo grado era stata riconosciuta la fattispecie di lesioni personali gravi (art. 582 e 583 comma 1 n.2), in appello la Corte ha ritenuto sussistere la fattispecie più grave di lesioni gravissime (art. 582 e 583 comma 2 n.3). La Cassazione ha ritenuto che tale riqualificazione abbia inciso sulla composizione giudicante richiesta.
art. 61 n. 1 cod. pen. (circostanza aggravante dei futili motivi)
Richiamata come circostanza aggravante contestata insieme al reato di lesioni gravissime; non incide sul principio di competenza fra giudice monocratico e collegiale ma aggrava la posizione sostanziale dell'imputato.
art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 e art. 16 comma 1 d.l. 30/12/2021 n.228 (convertiti)
Richiamati in tema di svolgimento del procedimento in forma cartolare (modalità di trattazione del ricorso in Cassazione), senza incidenza sulla decisione di merito relativa alla competenza.
Massime di principio
- Quando in sede di appello il giudice dà d'ufficio una qualificazione più grave del fatto che comporti una diversa composizione del giudice richiesto (monocratico vs collegiale), e l'appello è stato proposto dal solo imputato, la sentenza di appello e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e gli atti trasmessi al pubblico ministero; il giudice di appello non può sanare il difetto di attribuzione pronunciandosi nel merito se la nuova fattispecie esige il collegio.
- L'art. 33-octies cod. proc. pen. ha rango primario nella materia della ripartizione interna della cognizione tra tribunale monocratico e collegiale: l'inosservanza di tali regole comporta annullamento quando l'eccezione è tempestivamente sollevata.
- Occorre distinguere la competenza per materia tra uffici diversi (richiamata dall'art. 597 comma 3) dalla ripartizione interna tra giudice monocratico e collegiale: la sanatoria in appello prevista per la competenza per materia non vale quando la riqualificazione riguarda la composizione del tribunale interno all'ufficio giudiziario.
- Difesa: è essenziale sollevare tempestivamente eccezioni di incompetenza per difetto di composizione (monocratico vs collegiale); se non fatte, si rischia la decisione nel merito con perdita dell'opportunità di annullamento per vizio di attribuzione.
- Giudice di appello: prima di decidere sul merito, deve verificare se la riqualificazione del fatto incida sulla competenza del giudice di primo grado; in caso affermativo e quando l'appello provenga dal solo imputato, la corretta prassi è di annullare e trasmettere gli atti al pubblico ministero.
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