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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10284/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e, conseguentemente, della rinuncia delle controparti al controricorso e al ricorso incidentale condizionato con adesione alla rinuncia. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre disposto che nulla fosse liquidato per le spese, richiamando l’art. 391, quarto comma, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della Corte d’Appello che, accogliendo l’impugnazione di una società creditrice, aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. il trasferimento di un immobile eseguito da un soggetto indicato come debitore in favore di una terza persona. Avverso tale decisione il trasferente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Le società ulteriormente coinvolte nel giudizio si costituivano con controricorso e proponevano a loro volta ricorso incidentale condizionato con due motivi. Prima della decisione nel merito, tuttavia, il ricorrente principale rinunciava al ricorso; anche le controparti rinunciavano al controricorso e al ricorso incidentale condizionato, aderendo alla rinuncia al ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale base della declaratoria di inefficacia dell'atto di trasferimento del bene oggetto di revocatoria ordinaria

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 391, 4° comma, c.p.c.

    richiamato per l'effetto dell'adesione alla rinuncia e per escludere la liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Quando il ricorrente principale rinuncia al ricorso per cassazione e le controparti vi aderiscono rinunciando anche ai rispettivi atti difensivi o incidentali, il giudizio di cassazione si estingue.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia con adesione delle controparti, la Corte può disporre che non vi sia liquidazione delle spese se ricorrono i presupposti di legge.
  • La pronuncia non affronta il merito della revocatoria ordinaria se l'impugnazione viene definita in rito per rinuncia prima della decisione.
  • L'adesione alla rinuncia al ricorso principale travolge anche il ricorso incidentale condizionato proposto dalle controparti, determinando la chiusura del processo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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