Cassazione Penale, Sentenza n. 50428/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/09/2023 che confermava il sequestro preventivo di euro 3.400. La ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. allegando che il Tribunale avrebbe ritenuto il suo concorso nella truffa senza indicare quale artificio fosse stato posto in essere: gli imputati avrebbero indotto in errore l'INPS circa l'esistenza in vita di Bruno Del Negro mediante sottrazione e soppressione di cadavere e omissioni (omessa denunzia di scomparsa, omessa richiesta di nomina di curatore). Sostiene che tali condotte non sarebbero direttamente funzionali al raggiro e che, al più, il fatto potrebbe rientrare nell'art. 316-ter c.p., senza però superare la soglia prevista dal comma 2 di quella norma.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile, nella parte, il profilo che riproponeva una diversa valutazione dei fatti sotto la veste di "violazione di legge" (costituisce travisamento dei presupposti e vizio di motivazione non sindacabile con quel motivo). Quanto al merito, la Corte ha confermato che l'omissione di comunicare la morte, se letta unitamente a condotte commissive (sottrazione e soppressione del cadavere), acquista rilievo ai fini del raggiro: il silenzio, integrato da un "quid plurale" e da comportamenti attivi, può costituire silenzio qualificato e comportamento concludente idoneo a ingannare l'ente erogatore, integrando così gli estremi della truffa. Conseguentemente è stato confermato il sequestro e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione alla "violazione di legge"; la Corte ricorda che non sono ammissibili con quel motivo le critiche che consistono in un semplice travisamento dei fatti o in una diversa interpretazione dei presupposti fattuali del provvedimento impugnato
La Corte precisa che il raggiro può sussistere anche quando il silenzio è parte di una condotta complessiva che comprende atti commissivi: il "silenzio qualificato" integrato da comportamenti attivi può assumere valore di comportamento concludente idoneo a ingannare la persona offesa
Citata dalla difesa come possibile fattispecie alternativa; la Corte osserva la questione ma rileva che non risulta superata la soglia prevista dal comma 2 nel caso concreto
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato il principio per cui solo la "violazione di legge" rientra nelle fattispecie di cui può occuparsi la Corte in sede di cassazione sulle misure cautelari reali
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il silenzio (omissione) di per sé non configura automaticamente il raggiro: va valutato nel contesto. Se è correlato a comportamenti attivi che creano un'apparenza falsa, può assumere rilevanza penale come "silenzio qualificato".
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari reali sono ammissibili solo i motivi di violazione di legge o vizi motivazionali assoluti; le dispute factuali o il diverso apprezzamento delle prove non sono sindacabili se proposte come violazione di legge.
- Per contestare efficacemente un sequestro preventivo è necessario dimostrare l'assenza dei requisiti legali o una motivazione del provvedimento del tutto mancante/manifestamente insufficiente, non una diversa lettura dei fatti.
- Quando la difesa prospetta fattispecie alternative (es. art. 316-ter) occorre spiegare in concreto perché la soglia normativa di quella fattispecie non è stata raggiunta; l'evocazione generica non è sufficiente a superare il provvedimento impugnato.
- La condanna alle spese processuali segue automaticamente, salvo diversa valutazione, il rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p.: considerare il rischio di spese nell'impugnazione.
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