Cassazione Penale, Sentenza n. 31641/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava il decreto del 10/01/2022 con cui il Tribunale ha "integrato materialmente" il precedente decreto del 12/06/2018 aggiungendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge perché l'integrazione avrebbe dovuto essere effettuata con la procedura dell'incidente di esecuzione (o comunque dalla Corte d'appello) e non d'ufficio dal Tribunale; (ii) violazione di legge perché la condanna alle spese avrebbe natura sostanzialmente sanzionatoria e non poteva essere applicata mediante incidente di esecuzione o correzione ex post.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'omissione della statuizione sulle spese nel decreto del 12/06/2018 potesse essere rettificata ai sensi degli articoli richiamati (art. 535, comma 4 c.p.p., e art. 130 c.p.p.), anche in via interpretativa nel procedimento di prevenzione, e anche d'ufficio. Ha affermato inoltre che la condanna alle spese è una statuizione accessoria e non autonoma, dunque non sottraibile alla rettifica ex post, e ha precisato che la correzione non è preclusa dall'irrevocabilità del provvedimento. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 7, comma 10-quinquies)
"il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali"
Stabilisce l'obbligo a carico del proposto del pagamento delle spese; la Corte ne ricava la legittimità di una statuizione sulle spese anche se omessa in primo provvedimento
codice di procedura penale, art. 535, comma 4
"qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130"
Consente la rettifica della sentenza (o provvedimento) per omissione circa le spese, collegando l'operatività dell'art. 130; applicata dalla Corte anche al procedimento di prevenzione
codice di procedura penale, art. 130, comma 1, primo periodo
"la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento"
Consente la correzione d'ufficio di omissioni non essenziali; la Corte ritiene applicabile tale rimedio per eliminare l'omissione relativa alla statuizione sulle spese nei procedimenti di prevenzione
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
"alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento"
Fondamento per la condanna alle spese in seguito alla decisione di applicazione della misura
d.P.R. n. 115 del 2012, art. 204, comma secondo
Richiamato in giurisprudenza per precisare i limiti delle statuizioni sulle spese nei procedimenti di prevenzione; la Corte osserva che la condanna alle spese è accessoria e non autonoma, salvo talune eccezioni previste per il giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione le omissioni non essenziali (come l'assenza di una statuizione sulle spese) possono essere corrette mediante rettifica ai sensi dell'art. 130 c.p.p., anche d'ufficio.
- L'art. 535, comma 4, c.p.p. autorizza espressamente la rettifica della sentenza quando il giudice non abbia provveduto sulle spese; tale rimedio è applicabile, per interpretazione, anche ai provvedimenti di prevenzione.
- La condanna alle spese è considerata una statuizione accessoria alla decisione principale e non ha autonoma rilevanza di merito; ciò giustifica la possibilità di integrarla ex post senza configurare una nuova decisione sostanziale.
- La rettifica della mancata indicazione delle spese può essere disposta anche dopo l'irrevocabilità del provvedimento, e non richiede necessariamente l'uso della procedura di incidente di esecuzione.
- Per evitare integrazioni successive è prudente che le parti chiedano espressamente in sede di primo provvedimento la statuizione sulle spese o sollevino tempestivamente l'omissione in sede di impugnazione.
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