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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31641/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava il decreto del 10/01/2022 con cui il Tribunale ha "integrato materialmente" il precedente decreto del 12/06/2018 aggiungendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge perché l'integrazione avrebbe dovuto essere effettuata con la procedura dell'incidente di esecuzione (o comunque dalla Corte d'appello) e non d'ufficio dal Tribunale; (ii) violazione di legge perché la condanna alle spese avrebbe natura sostanzialmente sanzionatoria e non poteva essere applicata mediante incidente di esecuzione o correzione ex post.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'omissione della statuizione sulle spese nel decreto del 12/06/2018 potesse essere rettificata ai sensi degli articoli richiamati (art. 535, comma 4 c.p.p., e art. 130 c.p.p.), anche in via interpretativa nel procedimento di prevenzione, e anche d'ufficio. Ha affermato inoltre che la condanna alle spese è una statuizione accessoria e non autonoma, dunque non sottraibile alla rettifica ex post, e ha precisato che la correzione non è preclusa dall'irrevocabilità del provvedimento. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 7, comma 10-quinquies)

    "il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali"

    Stabilisce l'obbligo a carico del proposto del pagamento delle spese; la Corte ne ricava la legittimità di una statuizione sulle spese anche se omessa in primo provvedimento

  • codice di procedura penale, art. 535, comma 4

    "qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130"

    Consente la rettifica della sentenza (o provvedimento) per omissione circa le spese, collegando l'operatività dell'art. 130; applicata dalla Corte anche al procedimento di prevenzione

  • codice di procedura penale, art. 130, comma 1, primo periodo

    "la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento"

    Consente la correzione d'ufficio di omissioni non essenziali; la Corte ritiene applicabile tale rimedio per eliminare l'omissione relativa alla statuizione sulle spese nei procedimenti di prevenzione

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    "alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento"

    Fondamento per la condanna alle spese in seguito alla decisione di applicazione della misura

  • d.P.R. n. 115 del 2012, art. 204, comma secondo

    Richiamato in giurisprudenza per precisare i limiti delle statuizioni sulle spese nei procedimenti di prevenzione; la Corte osserva che la condanna alle spese è accessoria e non autonoma, salvo talune eccezioni previste per il giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione le omissioni non essenziali (come l'assenza di una statuizione sulle spese) possono essere corrette mediante rettifica ai sensi dell'art. 130 c.p.p., anche d'ufficio.
  • L'art. 535, comma 4, c.p.p. autorizza espressamente la rettifica della sentenza quando il giudice non abbia provveduto sulle spese; tale rimedio è applicabile, per interpretazione, anche ai provvedimenti di prevenzione.
  • La condanna alle spese è considerata una statuizione accessoria alla decisione principale e non ha autonoma rilevanza di merito; ciò giustifica la possibilità di integrarla ex post senza configurare una nuova decisione sostanziale.
  • La rettifica della mancata indicazione delle spese può essere disposta anche dopo l'irrevocabilità del provvedimento, e non richiede necessariamente l'uso della procedura di incidente di esecuzione.
  • Per evitare integrazioni successive è prudente che le parti chiedano espressamente in sede di primo provvedimento la statuizione sulle spese o sollevino tempestivamente l'omissione in sede di impugnazione.

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