Cassazione Civile, Ordinanza n. 29605/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente contro l'Agenzia delle Entrate, mentre il giudice d'appello aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello del contribuente. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma, dopo averlo notificato, non ha provveduto a depositarlo in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non riguarda il merito tributario, ma la mancata osservanza dell'onere di deposito del ricorso nei termini di legge.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso, pur notificato, non era stato depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., come risultava dall'attestazione della cancelleria centrale civile. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese sono state compensate in ragione del rilievo officioso dell'improcedibilità. Inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
La mancata tempestiva costituzione del ricorso mediante deposito in cancelleria nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche d'ufficio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole per il ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la notificazione del ricorso, il deposito dell'atto in cancelleria entro il termine di legge è un adempimento essenziale: la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio dalla Corte, senza necessità di eccezione della controparte.
- Quando l'improcedibilità è dichiarata d'ufficio, la Corte può compensare le spese processuali in considerazione della natura officiosa del rilievo.
- La declaratoria di improcedibilità può comportare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale, ove ne ricorrano i presupposti.
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