Cassazione Civile, Ordinanza n. 19305/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che, accogliendo l’appello dell’Ufficio, aveva rigettato il suo ricorso contro una cartella di pagamento per IRPEF 2006. La contestazione originaria riguardava l’illegittimità della cartella per difetto di notifica del presupposto avviso di accertamento. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione della sentenza d’appello, assumendo che i giudici regionali non avessero esaminato le difese svolte circa: la incompletezza della relata di notificazione dell’avviso, priva del numero della raccomandata informativa; la circostanza che, nella medesima data, fossero stati notificati tre diversi avvisi di accertamento; la conseguente non univocità della raccomandata prodotta dall’Amministrazione rispetto all’atto controverso. Il secondo motivo, assorbito, non è esaminato nel merito dal testo disponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando una motivazione solo apparente della sentenza della CTR: pur formalmente esistente, essa non dava conto delle specifiche censure della contribuente sulla ritualità della notifica dell’avviso di accertamento e si risolveva in conclusioni assertive. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
Il vizio denunciato è stato ricondotto all’error in procedendo derivante da motivazione apparente o mancante, idoneo a determinare la nullità della sentenza.
Richiamato solo indirettamente nel contesto dei principi sull’autosufficienza e sulla riproposizione delle eccezioni, senza applicazione diretta nel decisum.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur contenendo graficamente un apparato argomentativo, non consente di comprendere le ragioni della decisione perché omette di affrontare le censure decisive formulate dalla parte.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è possibile quando l’anomalia risulti immediatamente dal testo della sentenza, senza necessità di integrare l’iter logico con congetture o con il confronto con gli atti di causa.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per riproporre domande o eccezioni non esaminate o ritenute assorbite, essendo sufficiente la loro riproposizione nelle difese del grado successivo.
- In cassazione, quando la sentenza d’appello omette di confrontarsi con contestazioni specifiche sulla ritualità della notifica di un atto presupposto, la decisione può essere cassata per nullità della motivazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Come è indicizzato
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