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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06035/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda tre ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Gela, aveva: per una imputata riqualificato i fatti nel reato di tentata violenza privata ex artt. 56 e 610 c.p., rideterminando la pena; per gli altri due imputati confermato la condanna per tentato furto in abitazione aggravato dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose ex artt. 110, 56, 624-bis e 625 n. 2 c.p. I ricorrenti deducevano, in sintesi: per i due imputati condannati per furto, violazione di legge e vizio di motivazione sulla nozione di privata dimora, sostenendo che il luogo del fatto non integrasse tale requisito; per la imputata riqualificata, violazione di legge per la riqualificazione giuridica del fatto senza previo contraddittorio e violazione dell’art. 597 c.p.p. in punto di trattamento sanzionatorio, assumendo una pena meno favorevole rispetto a quella risultante dalla sentenza appellata. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i profili: quanto alla privata dimora, ha richiamato il principio secondo cui vi rientrano i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza consenso, anche se destinati ad attività lavorativa o professionale, reputando irrilevante che l’abitazione rurale non fosse al momento occupata; quanto alla riqualificazione, ha ritenuto che non vi fosse lesione del contraddittorio perché il fatto storico non era stato radicalmente trasformato e la nuova qualificazione era persino più favorevole all’imputata; quanto alla pena, ha osservato che in appello la pena era stata ridotta da quattro mesi a due mesi e venti giorni di reclusione, sicché la doglianza era smentita dagli atti. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi proposti dagli imputati, confermando quindi l’esito sostanziale della decisione di appello. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende. Le censure sul concetto di privata dimora e sulla riqualificazione del fatto sono state ritenute manifestamente infondate; la doglianza sulla pena è stata respinta perché in appello la sanzione era stata in realtà ridotta.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624-bis c.p.

    Richiamati come base della condanna per tentato furto in abitazione aggravato in concorso di persone.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Indicata l’aggravante della violenza sulle cose per il tentato furto in abitazione.

  • artt. 56 e 610 c.p.

    Usati per la riqualificazione dei fatti in tentata violenza privata.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato, insieme all’art. 6 CEDU, per escludere la lesione del contraddittorio in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a sostegno del principio per cui la diversa qualificazione giuridica non viola il diritto di difesa se non è a sorpresa.

  • art. 597 c.p.p.

    Evocato dalla difesa in tema di divieto di reformatio in peius / trattamento sanzionatorio in appello; la Corte ha rilevato che la pena era stata in concreto ridotta.

Massime di principio

  • Nel reato di furto in abitazione, la nozione di privata dimora comprende i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare; può trattarsi anche di locali destinati ad attività lavorativa o professionale.
  • Ai fini della configurabilità della privata dimora è irrilevante che il luogo non sia occupato nel momento del fatto, se permane la sua destinazione a spazio di vita privata.
  • La diversa qualificazione giuridica del fatto non viola di per sé il contraddittorio quando non intervenga a sorpresa, l’imputato sia stato posto in grado di interloquire sulla questione e il fatto storico non sia stato radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali.
  • Quando la riqualificazione è più favorevole all’imputato, la doglianza sulla lesione del diritto di difesa è ancora meno apprezzabile.
  • La censura in cassazione sulla pena deve confrontarsi con il dato effettivo risultante dalla sentenza impugnata; è manifestamente infondata se la pena è stata in concreto ridotta in appello rispetto al primo grado.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeTentativo

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