Cassazione Penale, Ordinanza n. 02364/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e manifestamente infondato, osservando che la censura sulla riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non si confrontava con gli elementi fattuali e indiziari posti a base della decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a un'attività di spaccio di stupefacenti. Con un unico motivo ha contestato la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che si trattasse di piccolo spaccio e che la presenza di sostanze di diversa natura (eroina, hashish e marijuana) non fosse di ostacolo alla sussistenza della fattispecie lieve. La Corte di cassazione ha rilevato però che il ricorso non si confrontava con il compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito: quantitativo rilevante di hashish confezionato in panetti, materiale per il confezionamento delle dosi, contabilità con nomi e cifre, disponibilità di euro 4.450, e il fatto che l'imputato si trovasse agli arresti/detenzione domiciliare, elementi ritenuti indicativi di uno spaccio non riconducibile al piccolo spaccio.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi lieve non è configurabile quando il complesso degli elementi probatori evidenzia una dimensione non minimale dell'attività di spaccio, incompatibile con il cosiddetto piccolo spaccio.
art. 309/1990
Riferimento al testo unico sugli stupefacenti, quale base normativa della contestazione e della richiesta di riqualificazione del fatto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di spaccio deve confrontarsi in modo puntuale con tutti gli elementi valorizzati nei gradi di merito; una censura che ometta tale confronto è generica e inammissibile.
- Ai fini dell'esclusione del piccolo spaccio possono assumere rilievo, in valutazione complessiva, il quantitativo e il confezionamento della sostanza, la disponibilità di materiale per il dosaggio, la presenza di appunti o contabilità riferibili all'attività illecita e la disponibilità di somme di denaro significative.
- La presenza di sostanze stupefacenti di diversa natura non esclude di per sé l'ipotesi lieve, ma la sua eventuale configurabilità va verificata alla luce dell'intero quadro indiziario e delle modalità concrete della condotta.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una critica astratta e non specificamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata, la Corte può dichiararlo inammissibile per manifesta infondatezza.
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