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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30571/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare che il rapporto di lavoro subordinato con la controparte fosse iniziato prima della data formalmente indicata nel contratto scritto (1.7.2004), con conseguenze sull'illegittimità del licenziamento intimato poco dopo per mancato superamento del patto di prova. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provato che la presenza del lavoratore nel cantiere prima di quella data fosse riferibile a subordinazione con la controparte datoriale, anziché a collaborazione con il padre, titolare di altra ditta che operava nello stesso cantiere per conto della medesima committenza. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 421 e 437 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori officiosi e acquisire un documento ritenuto indispensabile (documentazione di valutazione dei rischi) richiamato in appello e contenente un'indicazione dell'assunzione in data 28.6.2008; con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte esaminato quel medesimo dato documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che nel rito del lavoro il giudice di merito, anche in appello, non può limitarsi a una meccanica applicazione dell'onere della prova quando risultino allegati elementi istruttori significativi e sia stata specificamente richiesta l'acquisizione di una prova indispensabile. In presenza di una chiara allegazione nel giudizio di merito e di una "pista probatoria" qualificata, il giudice deve motivare sulle ragioni per cui esercita o non esercita i poteri istruttori officiosi ex art. 437 c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte sottolinea che nel rito del lavoro non può essere applicato in modo meccanico quando siano attivabili i poteri istruttori officiosi del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro del decidere secondo le prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 421 c.p.c.

    Consente al giudice del lavoro di disporre d'ufficio i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, in un'ottica di ricerca della verità materiale.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il divieto di nuovi mezzi di prova in appello incontra il temperamento dei poteri officiosi di ammissione delle prove indispensabili; il giudice deve motivare sul loro esercizio o mancato esercizio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come base del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma richiamata per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 416 c.p.c.

    È richiamato nel ragionamento della Corte per affermare il sistema delle preclusioni istruttorie e l'onere di indicare e depositare tempestivamente i documenti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare che il giudice deve motivare l'uso o il mancato uso dei poteri istruttori in coerenza con il giusto processo.

  • art. 2048 c.p.c.

    Non citato nella sentenza.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro il giudice, anche in appello, ha un potere-dovere di attivare i mezzi istruttori officiosi quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine e la prova richiesta sia indispensabile alla decisione.
  • Il giudice del lavoro non può limitarsi ad applicare in modo meccanico la regola dell'onere della prova se una parte abbia specificamente allegato e richiesto l'acquisizione di un documento o di una prova decisiva, ma deve motivare sul mancato esercizio dei poteri ex art. 421 e 437 c.p.c.
  • Le preclusioni documentali del rito del lavoro operano rigorosamente, ma sono temperate dalla possibilità di ammettere in appello prove nuove indispensabili, purché la relativa istanza sia ancorata a fatti allegati e a una pista probatoria già emersa nel processo.
  • La denuncia in cassazione del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi richiede che il ricorrente indichi con precisione gli atti processuali da cui risulti la prova decisiva, nonché l'esplicita richiesta formulata nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del rapporto di lavoroImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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