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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43824/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 627 c.p.p. (mancata conformità alla decisione della Corte di cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto) e per vizi di motivazione circa la qualificazione del reato (distinzione tra furto in abitazione e furto in privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis c.p.). Inoltre Matarazzo deduceva nullità per carenza di traduzione in udienza essendo detenuto per altra causa (art. 178 lett. c) c.p.p.). I riconvocati contestavano che la Corte d'appello, in sede di rinvio, si era limitata a riprendere argomentazioni della sentenza poi annullata, senza compiere il concreto accertamento richiesto dalla Cassazione sulla natura del luogo in cui si consumò il furto (stabilità di destinazione per atti della vita privata, riservatezza e non accessibilità a terzi).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dei Volzone (estendendo le ragioni anche a Matarazzo) nei limiti indicati: ha rilevato la discrasia tra dispositivo e parte della motivazione della sentenza rescindente e ha affermato che il giudice del rinvio doveva uniformarsi al decisum della Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e svolgere un nuovo, completo esame probatorio senza ripetere il percorso logico già censurato. Poiché la Corte d'appello non ha effettuato il necessario accertamento concreto circa i requisiti per l'applicazione dell'art. 624-bis (ha descritto l'immobile solo come "struttura alloggiativa" e ha richiamato motivazioni della sentenza annullata), la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo esame limitato al punto della qualificazione della condotta; ogni altra questione è stata assorbita.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La norma tutela la privata dimora e luoghi con le stesse caratteristiche (riservatezza, non accessibilità a terzi senza consenso). La sua applicazione richiede un accertamento concreto, caso per caso, sulla sussistenza di tali caratteristiche.

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Si tratta della circostanza aggravante (violenza sulle cose); la Corte d'appello aveva escluso tale aggravante e la decisione su tale punto è rimasta confermata o valutata nel complesso delle vicende processuali.

  • art. 627 cod. proc. pen. (comma 3)

    Il giudice del rinvio è vincolato al decisum della Corte di cassazione sulle questioni di diritto decise e non può limitarsi a ripetere argomentazioni della sentenza annullata; deve compiere un nuovo esame completo del materiale probatorio, evitando il percorso logico già censurato.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità per mancata garanzia processuale in caso di procedimento in assenza dell'imputato detenuto, quando non sia stata disposta la traduzione e non risulti rinuncia; il motivo è stato dedotto ma la decisione principale si è concentrata sulla qualificazione giuridica.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Consente l'estensione degli effetti della decisione della Corte di cassazione alle posizioni di altri imputati quando le doglianze sono comuni; qui le ragioni favorevoli ai Volzone si sono estese anche a Matarazzo.

  • Sez. U. n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)

    principio secondo cui l'ampliamento dell'ambito di applicabilità dell'art. 624-bis comprende luoghi non abitazione in senso stretto purché abbiano le stesse caratteristiche di riservatezza e non accessibilità

    La pronuncia chiarisce che la fattispecie di 624-bis può applicarsi anche a luoghi non tipicamente abitativi se risultano svolgervisi atti della vita privata in modo non occasionale e il luogo non è accessibile a terzi senza consenso; occorre accertamento concreto.

  • L. n. 128 del 2001

    Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

    Norma legislativa richiamata quale criterio: la nozione di privata dimora comprende anche luoghi non strettamente abitativi se destinati non occasionalmente ad atti della vita privata e non accessibili al pubblico.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio deve uniformarsi al decisum della Cassazione sulle questioni di diritto e procedere a un nuovo esame completo delle prove, ma non può riproporre il percorso logico già censurato dalla Cassazione.
  • Per ritenere configurabile l'art. 624-bis (furto in privata dimora) occorre accertare concretamente: a) che il luogo fosse abitualmente utilizzato per atti della vita privata (non mera occasionalità); b) la stabilità della destinazione del luogo; c) la non accessibilità del luogo a terzi senza consenso del titolare.
  • Luoghi soggetti a pignoramento, sottoposti a custodia giudiziaria o chiaramente non più nella disponibilità continuativa del titolare pongono seri dubbi sulla qualificazione come privata dimora e richiedono motivazione puntuale.
  • Il giudice che decide in sede di rinvio non può limitarsi a richiamare testualmente motivazioni della sentenza annullata; deve fornire ragioni proprie, diversificate e lógiche a sostegno della qualificazione scelta.
  • Se l'imputato è detenuto per altra causa, la sua presenza in udienza richiede la traduzione o una rinuncia espressa; la mancata osservanza può dar luogo a doglianze di nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.
  • In appelli successivi a una cassazione rescindente, le decisioni favorevoli della Cassazione possono essere estese ad altri coimputati quando le doglianze sono comuni (art. 587 c.p.p.).

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