Sentenza del 24/04/2023 n. 10884 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza d'appello con quattro censure principali: (1) omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, sostenendo che la CTR non avrebbe verificato se il certificato rilasciato dall'autorità fiscale britannica attestasse l'avvenuta tassazione del reddito nel Regno Unito; (2) violazione e/o falsa applicazione dell'art.29 della convenzione italo-britannica e dell'art.2697 c.c., deducendo che il certificato era generico e insufficiente a provare il requisito di residenza fiscale per ottenere il rimborso/agevolazione convenzionale; (3) violazione e/o falsa applicazione di più disposizioni della convenzione (artt.7, 14, 17 e 29) e dell'art.2697 c.c., per la mancata produzione del contratto di lavoro tra il fotografo e la società committente, che avrebbe reso incerta la natura del reddito; (4) discordanza del nome del fotografo indicato in fattura rispetto a quello indicato dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità del vizio ex art.360, comma 1, n.5, spiegando che tale vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico rilevabile negli atti e che, invece, il certificato è stato effettivamente esaminato dalla CTR; la questione attiene all'interpretazione del documento e non a un'omissione di fatto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la CTR ha valutato le prove in sede di merito e il certificato attestava che "la società è residente nel Regno Unito ai fini fiscali per il periodo di imposta 2011", considerazione conforme all'art.4 del modello OCSE e ai requisiti dell'art.29 della Convenzione di Pallanza, per cui il documento è stato considerato idoneo a soddisfare l'onere probatorio. Il terzo motivo è stato respinto perché la tipologia del reddito (prestazione di servizi resa alla Ferragamo Spa tramite la contribuente) era pacifica in merito; l'assenza di un rapporto diretto tra committente e fotografo non comportava automaticamente la mancata prova. Il quarto motivo è assorbito dalla decisione sulle prove. Nessuna condanna alle spese in favore della parte privata per mancata costituzione; inoltre la Corte ha escluso l'applicabilità dell'obbligo di versare un contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per le ragioni indicate.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio denunciato (omesso esame di fatto decisivo) è limitato all'omessa considerazione di fatti storici desumibili dagli atti; la mera diversa interpretazione del documento da parte del giudice di merito non rientra nella fattispecie.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato in relazione a violazione di norme e alla valutazione probatoria: le questioni di merito sulla valutazione delle prove non sono sindacabili in cassazione se costituiscono accertamento di fatto.
art. 29, Convenzione italo-britannica sulle doppie imposizioni (Convenzione di Pallanza)
"un attestato dello Stato contraente (...) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso"
La Corte ha ritenuto che il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità britannica soddisfa le condizioni previste dall'art.29 comma 2 per comprovare il diritto alle agevolazioni/estinzione della doppia imposizione.
art. 4, modello di Convenzione OCSE / Convenzione di Pallanza (definizione di residente)
La nozione di 'residente' si riferisce alla persona assoggettata ad imposta secondo la legislazione dello Stato; un certificato che attesti la residenza fiscale ai fini dell'imposizione nazionale è idoneo ai fini convenzionali.
artt. 7, 14 e 17 della Convenzione di Pallanza
Citate dall'Agenzia come riferimenti alla qualificazione del reddito, ma la Corte ha ritenuto che la qualificazione fosse già assunta in fatto (prestazione di servizi) e non inficiasse l'idoneità del certificato di residenza.
Richiamato con riferimento all'onere della prova; la Corte ha ricordato che l'accertamento sulla prova è valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non rivedibile in cassazione se fondato su elemento di fatto.
D.L. n.83/2012, art.54 (riformulazione art.360 c.p.c.)
La modifica ha introdotto il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, rimarcando i limiti della sindacabilità in cassazione degli accertamenti di merito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1‑quater e L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17
Richiamate in relazione all'eventuale contributo unificato: le amministrazioni dello Stato sono esentate dal pagamento per il meccanismo della prenotazione a debito, quindi la norma non impone un ulteriore versamento all'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Il vizio per omesso esame di fatto ex art.360 c.p.c., n.5, riguarda l'assenza di valutazione di fatti storici emergenti dagli atti; non comprende la mera diversa interpretazione o valutazione di un documento da parte del giudice di merito.
- La valutazione della qualificazione del reddito e dell'idoneità delle prove è accertamento di fatto del giudice di merito e, se fondata sui documenti e sugli atti, è inammissibile al controllo della Corte di cassazione salvo vizio di diritto.
- Un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera che attesti la residenza ai fini fiscali per il periodo di imposta è, di norma, idoneo ai fini dell'art.29 della convenzione contro le doppie imposizioni per provare il diritto all'agevolazione o al rimborso.
- L'assenza del contratto tra prestatore e committente o la discordanza formale (es. nome indicato) non annulla automaticamente la prova della natura del rapporto o dell'effettivo pagamento: tali elementi devono essere valutati nel contesto probatorio complessivo dal giudice di merito.
- Le amministrazioni dello Stato godono di specifiche esenzioni processuali (es. regime della prenotazione a debito) che possono escludere l'obbligo di oneri processuali come il contributo unificato.
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