Cassazione Civile, Ordinanza n. 23988/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio trae origine dall'impugnazione di un decreto di espulsione amministrativa emesso nei confronti di un cittadino straniero, il quale nel corso del procedimento aveva ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato e, quindi, un titolo di soggiorno. Il Giudice di pace aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere ritenendo venuto meno l'interesse a coltivare l'opposizione al decreto di espulsione. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 100 c.p.c., sostenendo che l'interesse ad agire persisterebbe sia perché il decreto di espulsione aveva già determinato il trattenimento presso un CPR, sia perché l'annullamento del decreto sarebbe utile ai fini di un eventuale risarcimento per l'illegittima privazione della libertà personale; inoltre ha richiamato la giurisprudenza sulla persistenza dell'interesse all'impugnazione di provvedimenti di espulsione o trattenimento e ha osservato che lo status di rifugiato può essere revocato o cessare, con la conseguenza che il decreto espulsivo potrebbe tornare rilevante in futuro.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha affermato che l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e non può fondarsi su utilità solo eventuali o future. Nel caso dell'espulsione, il riconoscimento della protezione internazionale e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno rendono inefficace e ineseguibile il decreto espulsivo, eliminando l'interesse all'annullamento di quel provvedimento. La circostanza che il ricorrente sia stato anche trattenuto in un CPR non muta l'esito, perché nel giudizio era impugnato solo il decreto di espulsione e non il distinto provvedimento di trattenimento, che sarebbe quello incidente sulla libertà personale. Parimenti irrilevante è l'eventualità di una futura cessazione o revoca della protezione internazionale, poiché tale prospettiva è solo ipotetica e, in ogni caso, imporrebbe l'adozione di un nuovo decreto di espulsione. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la Prefettura è rimasta intimata, e non si è applicato il contributo unificato aggiuntivo trattandosi di procedimento esente.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e deve prospettare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; non basta un'utilità solo eventuale o futura.
artt. 9 e 13 d.lgs. n. 251 del 2007
Sono evocati dal ricorrente per sostenere che lo status di rifugiato possa cessare o essere revocato; la Corte osserva che tale eventualità resta ipotetica e non fonda un interesse attuale all'impugnazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte precisa che non si applica perché il procedimento è esente.
Massime di principio
- Nel processo civile l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. richiede concretezza e attualità: non è sufficiente dedurre una possibile utilità futura o la mera rimozione di un pregiudizio solo potenziale.
- L'impugnazione di un decreto di espulsione diventa priva di interesse quando, per effetto del riconoscimento della protezione internazionale e del correlato permesso di soggiorno, il titolo espulsivo perde efficacia ed è divenuto ineseguibile.
- La sopravvenuta inefficacia del provvedimento espulsivo determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato per contestarlo, poiché la posizione giuridica dell'interessato è ormai regolata dal nuovo titolo di soggiorno.
- L'eventuale trattenimento in CPR non consente, di per sé, di mantenere l'interesse all'impugnazione del solo decreto di espulsione, se non è stato contestato anche il provvedimento che incide direttamente sulla libertà personale.
- L'ipotesi di una futura cessazione o revoca del titolo di protezione non è sufficiente a fondare l'interesse attuale all'annullamento del decreto espulsivo, anche perché in tale evenienza dovrebbe essere adottato un nuovo provvedimento espulsivo.
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