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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 707/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice socia di una cooperativa sociale era stata licenziata per ragioni disciplinari l'8 dicembre 2014 e, contestualmente, esclusa dalla cooperativa. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 31 ottobre 2017, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato illegittimi il licenziamento e la delibera di esclusione, disposto la reintegra e la riammissione della lavoratrice quale socia e condannato la cooperativa a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegrazione. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, limitato alla misura dell'indennità: ha dedotto la violazione della L. n. 142 del 2001, art. 2, e dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, sostenendo che dovesse applicarsi il testo vigente al momento del licenziamento, con il limite massimo di dodici mensilità, anziché il testo previgente che aveva consentito una liquidazione corrispondente a 33 mensilità. La lavoratrice ha eccepito la tardività e la manifesta infondatezza del ricorso. La Cassazione ha esaminato anche la questione preliminare di tempestività.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, notificato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza d'appello, e ha accolto l'unico motivo. Ha stabilito che il rinvio della L. n. 142 del 2001 alla disciplina dello Statuto dei lavoratori non cristallizza il testo dell'art. 18 vigente nel 2001: ai soci lavoratori si applica la versione della norma vigente ratione temporis. Poiché la delibera di esclusione era stata dichiarata illegittima e il rapporto associativo ripristinato, era applicabile la tutela dell'art. 18, ma nella versione vigente al momento del licenziamento; la misura dell'indennità non può quindi superare dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. La sentenza è stata cassata limitatamente alla quantificazione del risarcimento, con rinvio a una diversa composizione della Corte d'appello di Bologna affinché ridetermini l'indennità entro tale limite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 142 del 2001

    E’ allora evidente che il rinvio operato alla normativa dello statuto dei lavoratori (e, in parte qua, dell’art. 18 cit.) non può essere considerato un rinvio materiale, poichè in caso di modifica della normativa dello statuto dei lavoratori, rispetto a quella vigente all’epoca di entrata in vigore della norma di rinvio (l’art. 2 cit.), ciò introdurrebbe un ingiustificato elemento di disparità di trattamento tra tutti i lavoratori, assoggettati alla disciplina dell’art. 18 di volta in volta ratione temporis applicabile, ed i lavoratori di società cooperative, rispetto a quali si dovrebbe cristallizzare il testo dell’art. 18 vigente nell’anno 2001.

    Il rinvio dell'art. 2 alla disciplina dello Statuto dei lavoratori è dinamico e non materiale: ai soci lavoratori si applica la versione dell'art. 18 di volta in volta vigente, evitando un regime differenziato rispetto agli altri lavoratori.

  • art. 18, comma 3, L. n. 300 del 1970

    La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, nella parte in cui condanna la cooperativa al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 comma 4, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, affinchè altra sezione della Corte di Appello di Bologna, in applicazione del testo dell’art. 18, comma 3 dello Stat. Lav. vigente all’epoca dei fatti, individui la misura del risarcimento da riconoscere alla lavoratrice, tenendo conto che, in ogni caso, la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, conformemente al seguente principio di diritto

    La misura dell'indennità risarcitoria va determinata applicando il testo dell'art. 18 vigente al momento dei fatti e, nel caso esaminato, non può superare dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, la L. n. 142 del 2001, art. 2, esclude l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori nell’ipotesi ove, con il rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo, sicchè l’accertata illegittimità della Delib. di esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l’applicabilità della tutela di cui all’art. 18, nel testo vigente all’epoca del licenziamento.

    Quando cessano sia il rapporto di lavoro sia quello associativo, l'art. 18 non si applica secondo la regola richiamata; se la delibera di esclusione è dichiarata illegittima e il rapporto associativo viene ripristinato, si applica invece la tutela dell'art. 18 nel testo vigente alla data del licenziamento.

  • art. 4 L. n. 890 del 1982

    In via pregiudiziale di rito, va affermata la tempestività del ricorso, notificato entro il termine ordinario di 60 giorni dalla notificazione della sentenza di appello (avvenuta il 9 novembre 2017, mentre il ricorso per cassazione, come si evince dal timbro in calce allo stesso, risulta notificato a mezzo posta dall’avv. ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3, con consegna tempestiva all’agente postale del 28 dicembre 2017) conformemente al disposto della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4.

    Ai fini della tempestività della notificazione postale del ricorso per cassazione, la Corte considera la data di consegna del plico all'agente postale, avvenuta entro il termine di sessanta giorni.

Massime di principio

  • Nelle cooperative di produzione e lavoro, quando la delibera di esclusione del socio lavoratore è dichiarata illegittima e il rapporto associativo viene ripristinato, al licenziamento si applica la tutela dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori nel testo vigente al momento del licenziamento.
  • Il rinvio contenuto nella L. n. 142 del 2001 alla disciplina dello Statuto dei lavoratori è dinamico e non cristallizza la versione della disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di rinvio.
  • La misura dell'indennità risarcitoria conseguente alla tutela applicabile deve rispettare il limite massimo previsto dalla versione dell'art. 18 vigente ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieLicenziamento disciplinare

Testo integrale

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