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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 808/2020 del 16/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La società aveva intimato al lavoratore, il 21 novembre 2014, un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, adducendo la soppressione della sua posizione presso un deposito non più operativo. La posizione era stata già inclusa tra gli esuberi nella procedura di mobilità avviata il 24 aprile 2014, ma il lavoratore non era stato licenziato in quella procedura perché aveva rifiutato di aderire al criterio concordato con il sindacato, consistente nella mancata opposizione al licenziamento collettivo entro il 30 settembre 2014. Il Tribunale di Massa aveva dichiarato nullo il licenziamento perché ritorsivo; la Corte d’appello di Genova, decidendo sul reclamo ai sensi della L. n. 92 del 2012, aveva riformato parzialmente la decisione, escludendo la ritorsività ma dichiarando il licenziamento illegittimo ai sensi dell’art. 18, commi 7 e 5, della L. n. 300 del 1970, risolvendo il rapporto e riconoscendo un’indennità risarcitoria. La Corte d’appello aveva ritenuto che il licenziamento individuale fosse fondato sulle stesse ragioni già sottoposte alla procedura collettiva e non potesse essere utilizzato, dopo la sua conclusione, per estromettere il lavoratore sottraendo la scelta al confronto sindacale e ai criteri concordati. La società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi e individuali, dell’art. 41 Cost. e della L. n. 183 del 2010, sostenendo che dovessero essere valutate la soppressione della posizione e la ricollocabilità del lavoratore, e contestando inoltre la valutazione incidentale del criterio di scelta; con il secondo ha dedotto l’omesso esame delle prove sulla chiusura del deposito, sull’impossibilità di reimpiego e sul rifiuto del lavoratore di una diversa collocazione. Il lavoratore ha proposto ricorso successivo articolato in otto motivi: ha denunciato l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità per violazione di norme imperative e vizi della motivazione; l’omesso esame della vicenda del precedente licenziamento del novembre 2011, dichiarato nullo con giudicato, e delle successive vicende lavorative; l’omesso esame degli accordi sindacali del 2012-2014 e, in particolare, di quello del 30 giugno 2014; l’omesso esame delle ulteriori procedure collettive avviate nel settembre e ottobre 2014 e delle comunicazioni relative a ferie e aspettativa; la violazione della disciplina del giustificato motivo oggettivo, deducendo l’inesistenza della ragione economica e la mancata prova del repechage; la violazione degli artt. 1324, 1345, 1375 e 1418 c.c. in relazione alla domanda di nullità per motivo ritorsivo; la nullità per violazione della L. n. 223 del 1991; e l’erronea applicazione dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970 quanto alla tutela applicabile.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi della società. Ha confermato che, una volta conclusa una procedura di licenziamento collettivo, il datore non può procedere, sulla base delle medesime ragioni sostanziali di eccedenza già negoziate con il sindacato, a ulteriori licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, salvo che sia mutata la situazione aziendale; l’identità delle ragioni va accertata dal giudice di merito considerando gli atti della procedura, la lettera di licenziamento e gli altri elementi di prova. Nel caso concreto, la posizione del lavoratore era già compresa tra quelle in esubero e il successivo licenziamento individuale si fondava sulle stesse ragioni, sicché la sua illegittimità era stata correttamente dichiarata. La censura relativa alle prove sulla chiusura del deposito e sulla ricollocabilità non era decisiva rispetto a tale ragione di illegittimità. La Corte ha invece accolto il sesto motivo del ricorso successivo del lavoratore: una ragione economica può escludere il carattere determinante del motivo illecito soltanto se è provata e costituisce, da sola, un giustificato motivo oggettivo idoneo a sorreggere il licenziamento. Poiché la Corte d’appello aveva escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, non poteva escludere la ritorsività senza accertare in fatto l’esistenza del motivo illecito. Gli altri motivi del lavoratore sono rimasti assorbiti, compresi quelli sulla nullità per violazione della L. n. 223 del 1991, poiché la violazione di tale disciplina non comporta, nel regime applicabile, di per sé la nullità del licenziamento. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione per un nuovo esame della domanda di nullità per ritorsività e per le spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della società, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 223 del 1991, art. 24

    In sostanza, il datore di lavoro, completata la procedura di licenziamento collettivo, non può procedere sulla base delle medesime ragioni negoziate con la controparte sindacale all’ulteriore licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

    Conclusa la procedura collettiva, le ragioni di eccedenza negoziate con il sindacato vincolano il datore di lavoro e non possono essere riproposte per licenziare individualmente ulteriori lavoratori, se la situazione aziendale non è mutata.

  • L. n. 223 del 1991, art. 17

    Dalla norma risulta, infatti, che il datore di lavoro dopo la conclusione della procedura di licenziamento collettivo può procedere alla risoluzione di altri rapporti di lavoro – senza dover esperire una nuova procedura – soltanto qualora i lavoratori il cui rapporto sia stato risolto vengano reintegrati a norma della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 sempre con il rispetto del vincolo numerico (licenziamento di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati) e dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1.

    La facoltà di procedere a ulteriori risoluzioni senza una nuova procedura collettiva è circoscritta all’ipotesi prevista dalla norma, con il rispetto del limite numerico e dei criteri di scelta stabiliti.

  • L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1

    Dalla norma risulta, infatti, che il datore di lavoro dopo la conclusione della procedura di licenziamento collettivo può procedere alla risoluzione di altri rapporti di lavoro – senza dover esperire una nuova procedura – soltanto qualora i lavoratori il cui rapporto sia stato risolto vengano reintegrati a norma della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 sempre con il rispetto del vincolo numerico (licenziamento di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati) e dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1.

    Nell’ipotesi di ulteriori risoluzioni dopo la conclusione della procedura collettiva consentita dall’art. 17, devono essere rispettati i criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi.

  • L. n. 604 del 1966, art. 3

    In particolare, la ragione economica posta a base del licenziamento individuale non può escludere il carattere determinante del motivo illecito dedotto dal lavoratore tanto nei casi in cui manchi la prova della sua effettività che nei casi in cui la esigenza organizzativa, pur esistente, non configuri un giustificato motivo oggettivo L. n. 604 del 1966, ex art. 3; in entrambe le ipotesi, invero, la ragione allegata dal datore di lavoro non sarebbe idonea a sorreggere il licenziamento.

    La ragione economica concorrente con il motivo illecito è idonea a escluderne la determinanza solo se provata e se integra un giustificato motivo oggettivo sufficiente, da sola, a sorreggere il recesso.

  • art. 1345 c.c.

    Tale statuizione è in contraddizione con il principio, già enunciato da questa Corte (Cass., sezione lavoro 04/04/2019, n. 9468; 23 novembre 2018 n. 30429), secondo cui affinchè resti escluso il carattere determinante del motivo illecito del licenziamento ex art. 1345 c.c. ed L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo ma è necessario che quest’ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito.

    Il motivo illecito determinante sussiste anche in presenza di una ragione economica concorrente, se quest’ultima non è provata o non è autonomamente idonea a giustificare il licenziamento.

  • L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1

    Tale statuizione è in contraddizione con il principio, già enunciato da questa Corte (Cass., sezione lavoro 04/04/2019, n. 9468; 23 novembre 2018 n. 30429), secondo cui affinchè resti escluso il carattere determinante del motivo illecito del licenziamento ex art. 1345 c.c. ed L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo ma è necessario che quest’ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito.

    Ai fini della tutela prevista per il licenziamento ritorsivo, l’allegazione di una ragione economica non basta a escludere la natura determinante del motivo illecito: occorre che la ragione sia provata e autonomamente idonea a sorreggere il recesso.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Con il primo motivo di ricorso la società DORECA spa ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 24, della L. n. 604 del 1966, art. 3, dell’art. 41 Cost. nonchè della L. n. 183 del 2010, art. 30.

    La disposizione è richiamata quale parametro per la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte decide nel merito le censure formulate su tale base.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Ritiene il Collegio debba essere esaminato in via preliminare il sesto motivo di ricorso, relativo al rigetto della domanda di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo.

    La Corte esamina in via preliminare il motivo relativo alla nullità per ritorsività e lo accoglie, cassando la decisione sul punto con rinvio.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Le censure di omesso esame proposte dalla società ai sensi del n. 5 sono respinte perché i fatti invocati non sono decisivi rispetto alla ragione di illegittimità del licenziamento accertata dalla Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove è respinta; gli elementi istruttori invocati non incidono sulla conclusione di illegittimità fondata sull’identità delle ragioni dei due recessi.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove è respinta; gli elementi istruttori invocati non incidono sulla conclusione di illegittimità fondata sull’identità delle ragioni dei due recessi.

  • L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 7 e 5

    per l’effetto, riteneva il licenziamento illegittimo ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 7 e 5, dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava la società al pagamento di un’indennità risarcitoria.

    La Corte d’appello aveva applicato la tutela indennitaria per il licenziamento ritenuto illegittimo; la Cassazione rinvia per il nuovo esame della domanda di nullità ritorsiva, che può incidere sulla tutela applicabile.

  • L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5

    Le restanti ragioni del ricorso, relative alla domanda di nullità del licenziamento per violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4,5 e 24 restano assorbite secondo l’ordine logico: dal loro eventuale accoglimento non deriverebbero per il lavoratore – nel vigente regime della L. n. 223 del 1991, art. 5 ratione temporis applicabile – le medesime conseguenze utili assicurate dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, poichè la norma citata non collega alla loro violazione alcun effetto in termini di nullità del licenziamento.

    Nel regime applicabile ratione temporis, la violazione delle disposizioni richiamate non comporta di per sé la nullità del licenziamento; le relative censure sono state assorbite perché meno utili rispetto alla domanda di nullità per ritorsività.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente DORECA spa dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    Il rigetto del ricorso della società comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Al termine di una procedura di licenziamento collettivo, il datore di lavoro non può fondare ulteriori licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo sulle stesse ragioni sostanziali di eccedenza già sottoposte al confronto sindacale e negoziate, poiché ciò eluderebbe il controllo sindacale e gli accordi raggiunti. Il vincolo viene meno se muta la situazione aziendale posta a fondamento dell’accordo.
  • L’identità tra le ragioni della procedura collettiva e quelle del successivo licenziamento individuale è una questione di fatto rimessa al giudice di merito, che deve valutarla in senso sostanziale sulla base degli atti della procedura, della lettera di licenziamento e di ogni altro elemento probatorio; anche il tempo trascorso può concorrere a dimostrare un mutamento della situazione.
  • Per escludere che il motivo illecito sia stato determinante nel licenziamento, non basta che il datore alleghi una ragione economica concorrente: questa deve essere provata e deve integrare, da sola, un giustificato motivo oggettivo idoneo a sorreggere il recesso.
  • Quando il giudice esclude la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, non può respingere la domanda di nullità per ritorsività sulla sola base della presenza di ragioni economiche generali; deve accertare in fatto se il motivo illecito abbia determinato il licenziamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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