Cassazione Civile, Sentenza n. 708/2020 del 15/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, autista di autobus di linea, era stato licenziato per avere, nelle giornate del 25, 26, 27 e 28 maggio 2015, omesso di riportare al termine del servizio l’autobus aziendale presso il deposito previsto, parcheggiandolo invece durante la notte in una località vicina al proprio domicilio e riprendendolo la mattina per recarsi al lavoro. Il Tribunale di Foggia aveva ritenuto legittimo il licenziamento; la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2790/2017 depositata il 24 novembre 2017, aveva confermato tale decisione. Con un unico articolato motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il lavoratore ha denunciato violazione dell’art. 2119 c.c., dell’art. 3 della L. n. 604/1966, dell’art. 45 dell’allegato A al R.D. n. 148/1931 e dell’art. 18 della L. n. 300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012. Ha contestato il giudizio di proporzionalità, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati la sua convinzione di non arrecare danno all’azienda, la precedente tolleranza di condotte analoghe, la possibilità di parcheggiare l’autobus sulla pubblica via, le esigenze di assistenza al figlio ammalato e i propri problemi di salute. Ha inoltre sostenuto che la condotta accertata non integrasse l’appropriazione del bene aziendale contemplata dalla disposizione richiamata dai giudici di merito, essendosi trattato soltanto di un suo utilizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che gran parte delle censure, pur formulate come violazioni di legge, miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità al di fuori dei limiti previsti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa alla sussunzione della condotta nell’art. 45 dell’allegato A al R.D. n. 148/1931: la Corte d’appello non si era limitata a ricondurre il fatto alla previsione disciplinare, ma aveva compiuto una valutazione concreta della gravità e della proporzionalità, considerando anche l’omessa annotazione dei chilometri percorsi sui fogli di corsa, ritenuta indicativa dell’intento di non essere scoperto. Ha giudicato non decisive le giustificazioni relative alla tollerabilità della condotta, alle esigenze di accudimento del figlio — affidato ad altri durante il servizio — e al malore, diagnosticato soltanto dopo la fine del servizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000 per compensi, euro 200 per spese, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
In particolare, esprimendo principi rilevanti anche nel caso qui esaminato, questa corte ha chiarito che, anche quando si riscontri la corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente come ipotesi che giustifica il licenziamento disciplinare, stante la fonte legale della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, deve essere effettuato in ogni caso un accertamento in concreto – da parte del giudice del merito – della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonchè del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale, tenendo conto della gravità del comportamento del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” dettata dall’art. 1455 c.c.
La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo richiedono una valutazione concreta della gravità del comportamento e della proporzionalità della sanzione, considerando anche l’elemento soggettivo. La corrispondenza della condotta a una previsione disciplinare non esaurisce tale accertamento.
art. 18, commi 4 e 5, L. n. 300/1970
Nel caso in cui il giudice escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dell’art. 18, comma 4, per accedere alla tutela reintegratoria (“insussistenza del fatto contestato” ovvero fatto rientrante “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”), dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal comma 5, “da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale”.
Esclusa la giustificazione del licenziamento disciplinare, la tutela applicabile va individuata verificando se ricorra una delle condizioni previste dal comma 4 per la reintegrazione; in mancanza, trova applicazione il regime indennitario del comma 5.
art. 45, allegato A, R.D. n. 148/1931
Ed infatti la corte territoriale non si è limitata a ricostruire il fatto come sovrapponibile a tale previsione, valorizzando il concetto penalistico di appropriazione inteso come condotta di disporre del bene uti domini, ma ha anche operato in concreto (cfr. pag. 20-21) un vaglio di proporzionalità, valorizzando le circostanze oggettive e soggettive del fatto (ossia che il ricorrente, per non essere scoperto, avesse omesso l’annotazione dei km percorsi sui fogli di corsa) e ritenendo irrilevanti le giustificazioni fornite, circa la non gravità del fatto o la sua tollerabilità (tenuto conto delle condotte omissive) e circa le necessità di accudimento del figlio (delegato ad altri durante le ore lavorative) e circa il malore che lo colpì (diagnosticato solo in orario a fine servizio), conformemente alla richiamata giurisprudenza di questa corte.
Nel caso deciso, la previsione disciplinare relativa all’appropriazione del materiale aziendale è stata applicata dopo una valutazione concreta della condotta e della proporzionalità del licenziamento, comprensiva delle circostanze oggettive e soggettive e delle omissioni tenute dal lavoratore.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
mentre la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito, per effetto del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, è sindacabile in sede di legittimità soltanto in quanto le censure con esso proposte risultano prospettate secondo i criteri indicati dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054).
La ricostruzione fattuale dei giudici di merito è sindacabile in cassazione soltanto nei limiti e secondo i criteri stabiliti per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; non è consentito ottenere attraverso una denuncia formale di violazione di legge un riesame generale del merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto, ricorrendone i presupposti e se dovuto, dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo sono nozioni legali: anche quando una condotta corrisponde a una fattispecie disciplinare tipizzata, il giudice deve accertarne in concreto la gravità e la proporzionalità della sanzione, considerando le circostanze oggettive e soggettive e l’elemento della colpa o del dolo.
- Le previsioni collettive sulle condotte che possono giustificare il licenziamento hanno valore esemplificativo e non impediscono al giudice di valutare autonomamente se un grave inadempimento o comportamento abbia compromesso il vincolo fiduciario. Se, invece, la contrattazione collettiva qualifica la condotta come punibile con una sanzione conservativa in termini più favorevoli al lavoratore, tale valutazione vincola il giudice, salvo che risulti che le parti non abbiano inteso escludere la sanzione espulsiva per i casi di maggiore gravità.
- Quando il licenziamento disciplinare è ritenuto privo di giustificazione, la scelta tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria richiede un distinto accertamento circa l’insussistenza del fatto contestato o la sua riconducibilità a condotte per le quali la disciplina collettiva o il codice disciplinare prevede una sanzione conservativa; in mancanza di tali presupposti si applica la tutela indennitaria prevista dal comma 5 dell’art. 18.
- Le censure che, pur formalmente deducendo violazioni di legge, mirano a ottenere una nuova ricostruzione o valutazione dei fatti sono inammissibili al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
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