Cassazione Civile, Sentenza n. 706/2020 del 15/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia traeva origine dall’opposizione di una società di navigazione a una cartella esattoriale, annullata dal Tribunale del lavoro. In appello, su impugnazione dell’ente previdenziale, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 febbraio 2014, aveva dichiarato estinto il processo in applicazione dell’art. 1, comma 356, della legge n. 228/2012, relativo ai giudizi pendenti per il recupero degli aiuti di Stato alle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, compensando le spese dei due gradi. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, ma il testo non ne espone il contenuto. Dopo l’instaurazione del giudizio di legittimità, la società ha depositato formale rinuncia al ricorso, notificata all’ente previdenziale. L’ente ha resistito; la società incaricata della riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha precisato che nel giudizio di cassazione la rinuncia agli atti non richiede l’accettazione delle parti intimate e produce effetti processuali, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. Ha compensato le spese del giudizio di cassazione, considerata la richiesta della ricorrente e la mancata opposizione dell’ente previdenziale; non ha adottato statuizioni sulle spese nei confronti della società di riscossione, rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
l’art. 306 c.p.c., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev’essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.
Nel giudizio di cassazione la rinuncia agli atti è efficace senza accettazione della controparte; essa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia agli atti del giudizio produce effetti processuali senza necessità di accettazione delle parti intimate e comporta l’estinzione del giudizio, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.
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