Cassazione Civile, Sentenza n. 709/2020 del 15/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento di un lavoratore che ricopriva anche la funzione di rappresentante sindacale aziendale, in relazione a una denuncia da lui inoltrata e alle contestazioni mosse alla società e ai suoi dirigenti. Il Tribunale di Nola, nel procedimento previsto dalla L. n. 92/2012, dichiarò illegittimo il licenziamento per insussistenza del fatto contestato e dispose la reintegrazione. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 29 novembre 2017, confermò la decisione e rigettò i reclami di entrambe le parti. La società ricorse con due motivi: con il primo contestò la decadenza dalle istanze istruttorie per tardiva costituzione nella fase di opposizione, sostenendo che, se tale fase era autonoma, doveva essere dichiarata inammissibile anche l’opposizione del lavoratore perché notificata al difensore della società anziché alla società stessa; con il secondo censurò la valutazione di insussistenza del fatto e la reiezione delle prove, sostenendo che la denuncia non fosse legittimo esercizio del diritto di critica, ma manifestasse consapevolezza della falsità dei fatti, intento offensivo e grave insubordinazione. Il lavoratore propose ricorso incidentale sostenendo che il licenziamento fosse discriminatorio e ritorsivo per la sua attività sindacale e che la Corte d’appello avesse omesso di valorizzare allegazioni e presunzioni idonee a dimostrarlo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la decadenza della società dalle prove, perché nella fase di opposizione del rito Fornero l’opposto deve costituirsi con memoria e con le decadenze previste dall’art. 416 c.p.c., incluse quelle istruttorie; ha inoltre confermato che la notifica dell’opposizione al difensore costituito nella fase sommaria era valida ai sensi dell’art. 170 c.p.c., rilevando anche che la contestazione circa tale notifica era nuova in appello. Il secondo motivo principale è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, oltre i limiti del sindacato di legittimità e in presenza di doppia conforme. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: le censure mescolavano in modo non specifico violazioni di norme sostanziali e processuali e, nella sostanza, sollecitavano un nuovo esame dell’accertamento di fatto circa la mancata allegazione di elementi idonei a dimostrare la discriminazione, non consentito in Cassazione nei limiti applicabili al caso di doppia conforme. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 53
Ed infatti, dalla mera lettura della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 53, emerge come, nella fase di opposizione ad ordinanza resa nella fase sommaria “L’opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all’art. 416 c.p.c.”, tra cui, come è noto, rientrano le preclusioni cd. istruttorie.
Nella fase di opposizione del rito Fornero, l’opposto deve costituirsi con memoria difensiva rispettando le decadenze dell’art. 416 c.p.c., comprese le preclusioni relative alle istanze istruttorie.
art. 416 c.p.c.
Ed infatti, dalla mera lettura della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 53, emerge come, nella fase di opposizione ad ordinanza resa nella fase sommaria “L’opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all’art. 416 c.p.c.”, tra cui, come è noto, rientrano le preclusioni cd. istruttorie.
Le decadenze stabilite dall’art. 416 c.p.c. nella fase di opposizione comprendono anche le preclusioni istruttorie; la costituzione tardiva comporta quindi la decadenza dalle prove non tempestivamente dedotte.
art. 170 c.p.c.
Pertanto non sussiste la violazione di legge denunciata, e correttamente fu instaurata la fase di opposizione con notifica al difensore ai sensi dell’art. 170 c.p.c., come ritenuto dalla corte di appello che ha pure evidenziato la novità della deduzione, non formulata in primo grado.
Nel caso esaminato, l’opposizione è stata correttamente notificata al difensore della società costituito nella fase sommaria, in quanto la procura era stata conferita anche per il prosieguo del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge riguarda la sussunzione del fatto accertato nella norma e non consente di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale; presuppone quindi una ricostruzione del fatto non contestata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dalla semplice lettura del motivo emerge come la ricorrente chieda, in realtà, un nuovo esame dei fatti contestati, formulando una critica che esprime il mero disaccordo rispetto alla motivata valutazione fornita dalla Corte di appello (cfr. pag. 12-13).
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove; la censura motivazionale è ammissibile soltanto nei rigorosi limiti previsti dal testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Tale accertamento non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perchè prospettato attraverso un rinnovato apprezzamento del merito ben oltre i limiti imposti dall’art. 360, comma 1, n. 5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, per di più in una ipotesi in cui detto vizio non è deducibile rispetto ad un appello proposto dopo la data indicata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di prime cure con un fatto ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (v. Cass. n. 23021 del 2014), ai sensi dell’art. 348 ter, u.c..
In presenza di una doppia conforme sulla ricostruzione dei fatti, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei termini indicati dalla disposizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto per il ricorso principale e incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Quando ricorrono i presupposti di legge, il rigetto dei ricorsi comporta l’attestazione dell’obbligo per ciascun ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso.
Massime di principio
- Nel rito previsto dalla L. n. 92/2012, la fase di opposizione all’ordinanza resa nella fase sommaria è una fase a cognizione piena e l’opposto deve costituirsi rispettando le decadenze dell’art. 416 c.p.c., comprese quelle relative alla deduzione dei mezzi di prova.
- La notifica dell’opposizione al difensore costituito nella fase sommaria è valida quando la procura conferita comprende anche il prosieguo del giudizio.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione o falsa applicazione di legge deve investire la corretta sussunzione del fatto accertato nella norma; non può essere impiegato per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
- In presenza di doppia conforme sulla ricostruzione del fatto, la censura motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti indicati dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
- La deduzione congiunta e non specificamente coordinata di errori di diritto sostanziale e processuale, senza indicare quale errore corrisponda a ciascun vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., rende il motivo inammissibile; la denuncia di violazione di legge richiede inoltre l’indicazione specifica delle affermazioni giuridiche della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con le norme invocate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 707/2020 del 15/01/2020
- Sentenza lavoro · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 708/2020 del 15/01/2020
- Sentenza lavoro · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 706/2020 del 15/01/2020
- Sentenza lavoro · 16 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 808/2020 del 16/01/2020
- Sentenza lavoro · 16 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 822/2020 del 16/01/2020
- Sentenza lavoro · 16 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 823/2020 del 16/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →