Cassazione Civile, Ordinanza n. 24213/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva svolto attività difensiva in favore di una società in un giudizio civile e, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, il Tribunale aveva riconosciuto un importo inferiore a quello richiesto. Il giudice di merito aveva ritenuto provata, sulla base di deposizioni testimoniali e di corrispondenza intercorsa tra le parti, l'esistenza di un accordo sul compenso professionale. L'avvocato ha proposto ricorso straordinario per cassazione articolando tre motivi: il primo contro la valutazione delle prove, il secondo per violazione dell'art. 2233, comma 3, c.c., sostenendo la nullità del patto sul compenso non redatto per iscritto, il terzo sulle spese. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi. Ha affermato che il patto tra avvocato e cliente sulla determinazione del compenso deve risultare da forma scritta a pena di nullità e che tale requisito non può essere supplito da prova testimoniale, da presunzioni, da confessione o dal principio di non contestazione. Ha inoltre chiarito che l'art. 13, comma 2, della L. n. 247/2012 non ha abrogato implicitamente l'art. 2233, comma 3, c.c., ma ha solo introdotto la regola che il compenso debba essere pattuito di regola per iscritto e al momento del conferimento dell'incarico. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Foggia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
il patto fra avvocato e cliente con il quale si stabilisce il compenso professionale è nullo, se non redatto in forma scritta
prescrive la forma scritta a pena di nullità per la pattuizione del compenso professionale tra avvocato e cliente; il requisito formale non è surrogabile da mezzi di prova diversi.
art. 13, comma 2, L. n. 247/2012
il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto
non abroga implicitamente l'art. 2233, comma 3, c.c.; si riferisce al momento della stipulazione, imponendo che il patto sia concluso all'atto del conferimento dell'incarico.
la prova testimoniale è ammissibile solo nei casi previsti dall'art. 2724, n. 3, c.c., cioè in caso di perdita incolpevole del documento.
consente la prova testimoniale del contratto scritto solo nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento.
art. 2725 c.c. in relazione all'art. 2724, n. 3, c.c.
la regola probatoria rafforzata opera per il patto scritto a pena di nullità: se manca la scrittura, la prova testimoniale non è liberamente utilizzabile.
Massime di principio
- Quando la legge richiede la forma scritta del patto a pena di nullità, la validità dell'accordo non può essere dimostrata con testimoni, presunzioni, confessione o mancata contestazione della controparte.
- La previsione successiva che imponga la pattuizione "di regola per iscritto" non elimina la disciplina previgente sulla nullità del patto orale, salvo un'espressa abrogazione o una incompatibilità inequivoca.
- La prova testimoniale di un contratto soggetto a forma scritta a pena di nullità è ammessa solo nei limiti strettissimi della perdita incolpevole del documento.
- Il difetto del requisito formale richiesto per la validità del patto è rilevabile d'ufficio e può essere dedotto anche per la prima volta in cassazione.
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