Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23136/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per il furto di due anelli in oro bianco con diamanti presso una gioielleria di Lodi (fatto commesso l'8/11/2013). Il ricorso ha due motivi principali: 1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere omesso di valutare le doglianze della difesa in appello, in particolare la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione all'invio di un vaglia di 500 euro alla persona offesa (risarcimento ricevuto dalla vittima, che peraltro non si era costituita parte civile); 2) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. (destrezza), poiché la difesa sostiene che gli imputati si siano limitati ad approfittare di una distrazione non provocata e non avrebbero creato artatamente la situazione che ha permesso il furto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato: la giurisprudenza di legittimità richiede che la 'destrezza' derivi da una particolare abilità dell'agente volta a neutralizzare le ordinarie difese della vittima, non dal semplice approfittare di una disattenzione non provocata. I giudici di merito avevano motivatamente ricostruito che i due imputati avevano artatamente creato la distrazione (richiedendo di confezionare oggetti, coprendo la visuale della titolare con il corpo del complice, più tentativi ripresi dalle telecamere) e quindi sussisteva l'aggravante. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di primo grado aveva già valutato la misura inviata (500 euro) e rilevato la sua incongruità e il notevole ritardo temporale; l'appello non aveva introdotto argomentazioni nuove e specifiche tali da richiedere un diverso esame in sede di merito (applicazione del principio di specificità ex art. 581 c.p.p. dopo la riforma). Conseguentemente la sentenza di condanna per gli artt. 110, 624, 625 n.4 c.p. è stata confermata con esclusione della recidiva per Vanessa Hujer; il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Fattispecie di concorso di persone nel reato: usata per inquadrare la partecipazione congiunta degli imputati al furto.

  • art. 624 cod. pen.

    Delitto di furto: norma cui è stata ricollegata la condotta degli imputati per l'impossessamento degli anelli.

  • art. 625 n.4 cod. pen.

    Aggravante 'per destrezza': interpretata, secondo la giurisprudenza richiamata, come riconoscibile solo quando l'autore usa una particolare abilità per neutralizzare le normali difese della vittima; non è sufficiente il mero approfittare di una distrazione non provocata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante per avere riparato il danno: applicabile se il risarcimento è tempestivo e congruo; nel caso concreto il pagamento di 500 euro sei anni dopo è stato ritenuto incongruo e tardivo e quindi non idoneo a giustificare l'attenuante.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Regime di ammissibilità e specificità dei motivi di impugnazione in appello (riforma 2017): il giudice di appello può non riesaminare punti già adeguatamente motivati in primo grado se l'appello non presenta argomentazioni nuove e specifiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese nel giudizio di cassazione: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'aggravante 'destrezza' richiede una condotta attiva e abile volta a neutralizzare le normali difese della vittima: se gli autori creano artatamente una situazione (distrazione, occultamento della visuale, artifici ripetuti) l'aggravante è giustificata; se invece si limita ad approfittare di un'assenza o disattenzione non provocata, non si configura.
  • Un tentativo di risarcimento del danno può essere preso in considerazione come fattore attenuante solo se è congruo e tempestivo rispetto al fatto; pagamenti modesti e molto posteriori al reato hanno scarso rilievo attenuante.
  • In sede di appello, il ricorrente deve esporre argomentazioni nuove e specifiche rispetto a quanto già esaminato in primo grado; motivi vaghi o riproposizioni di argomentazioni già valutate non impongono un nuovo approfondimento da parte del giudice d'appello.
  • La prova video e la ricostruzione coerente degli eventi da parte dei giudici di merito possono giustificare il riconoscimento di aggravanti anche quando la dinamica del furto appare 'di distrazione', se emerga un complesso di condotte idonee ad agevolare l'impossessamento.
  • La Corte di Cassazione, pur valutando questioni di diritto, conferma la valutazione di merito quando la motivazione dei giudici di merito risulta congrua e fondata su elementi probatori chiari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.