Cassazione Penale, Sentenza n. 19448/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena per aver commesso altro delitto entro i cinque anni dal passaggio in giudicato. Il ricorrente, tramite difensore Avv. G. Inserra, denunciava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e della legge n. 241/2006, sostenendo che il reato contestato risultava commesso il 24/03/2005 e doveva considerarsi coperto dall'indulto previsto dalla legge n. 241/2006; inoltre deduceva che altra condanna annotata nel casellario doveva ritenersi parzialmente estinta per indulto
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la revoca della sospensione condizionale decisione fondata: la revoca ha natura meramente dichiarativa e si produce automaticamente al verificarsi della causa (accertamento definitivo del nuovo reato). Ha inoltre osservato che l'indulto estingue la pena ma non elimina gli altri effetti penali della condanna, tra cui l'effetto impeditivo alla concessione della sospensione condizionale quando, considerata con la precedente condanna, venga superato il limite di concedibilità. Quanto al procedimento di esecuzione, esso è a impulso di parte salvo per l'applicazione di amnistia o indulto che il giudice dell'esecuzione può valutare d'ufficio; se il reo non chiede l'indulto, può proporre apposita istanza all'autorità esecutiva. Nel caso di specie, benché l'indulto potesse essere valutato per reati commessi prima del 2 agosto 2006, esso non risultava richiesto o concesso al momento dell'ordinanza impugnata; successivamente (provvedimento del 4/12/2024) il Giudice dell'esecuzione ha comunque concesso l'indulto per le due sentenze invocate dal ricorrente, ma ciò non rende fondata la censura in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte interpreta la revoca del beneficio come effetto automatico e meramente dichiarativo quando si verifica la causa (commissione di altro reato) e tale effetto si produce con la decisione che accerta la causa stessa.
legge n. 241 del 31 luglio 2006 (indulto)
L'indulto estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, ma non ha efficacia ablativa sugli altri effetti penali della condanna: non elimina gli impedimenti derivanti dalla condanna stessi, come l'ostacolo alla concessione della sospensione condizionale se il cumulo delle condanne supera i limiti previsti.
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Prevede la nullità insanabile per difetto di impulso nel procedimento di esecuzione: la Corte ricorda che il procedimento di esecuzione è a impulso di parte, salvo per l'applicazione di amnistia o indulto che il giudice può valutare d'ufficio; decisioni prese d'ufficio al di fuori di tali ipotesi sarebbero nulle.
Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in cassazione ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena per la commissione di un nuovo reato ha natura dichiarativa e si produce automaticamente quando la decisione che accerta la causa diviene definitiva.
- L'indulto estingue la pena ma non elimina gli altri effetti penali della condanna (effetti impeditivi, decadenze, ecc.); pertanto una condanna anche 'indultata' può ancora ostare alla concessione di benefici se il suo effetto impeditivo permane.
- Il procedimento di esecuzione è, di regola, a impulso di parte: il giudice dell'esecuzione può agire d'ufficio solo nelle ipotesi specifiche previste (es. applicazione di amnistia o indulto). Se il beneficiario non chiede l'indulto, può comunque proporre apposita istanza all'autorità esecutiva.
- Se sussistono i presupposti per l'indulto riguardo a reati commessi prima della data di termine normativa (es. 2 agosto 2006 nel caso), è opportuno che il difensore li sollevi tempestivamente nell'udienza o con istanza specifica, poiché un eventuale riconoscimento successivo non rende automaticamente illegittima la preesistente revoca dichiarata correttamente.
- In casi di cumulabilità di pene/condanne, va verificato il superamento dei limiti di concedibilità del beneficio (sospensione condizionale); anche condanne soggette ad indulto possono concorrere a tale limite ai fini del diniego o della revoca del beneficio.
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