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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17147/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio relativo a una occupazione usurpativa di suoli, nel quale era stata emessa una sentenza d'appello poi cassata dalla Corte di cassazione limitatamente alla quantificazione del risarcimento. Dopo la cassazione, il giudizio di rinvio veniva dichiarato estinto. Il Comune, assumendo che l'estinzione del rinvio avesse travolto l'intero processo salvo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, citava autonomamente gli eredi davanti alla Corte d'appello di Napoli per ottenere la restituzione delle somme già percepite in base alla sentenza cassata. La Corte d'appello accoglieva la domanda, affermando la propria competenza funzionale e ritenendo inammissibili le difese dei convenuti sulla congruità della stima del bene già contenuta nella sentenza cassata. Gli eredi ricorrevano per cassazione con due motivi: con il primo denunciavano violazione degli artt. 112, 115, 116, 389, 392 e 393 c.p.c., sostenendo che era stata proposta solo la domanda restitutoria e non la riproposizione della domanda di merito nel giudizio di rinvio, che il Comune non poteva chiedere la restituzione integrale perché permaneva un credito risarcitorio ancora da quantificare, e che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso il riesame della stima; con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., dell'art. 2607 c.c. e dell'art. 389 c.p.c., insistendo sul fatto che l'onere di riassumere il giudizio di rinvio non gravasse sui danneggiati e che le eccezioni sulla stima dovessero essere esaminate nel merito, anche ai fini di una possibile compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di rinvio comporti l'estinzione dell'intero processo e la caducazione di tutte le attività svolte, salvo il solo principio di diritto enunciato dalla Cassazione; di conseguenza, essendo venuto meno il titolo giudiziale sulla base del quale erano state pagate le somme, il Comune ha diritto alla ripetizione ex art. 389 c.p.c. delle somme corrisposte. La Corte ha osservato che restava sì definitivamente accertata l'illiceità dell'occupazione e il diritto al risarcimento, ma era stata cassata la sola quantificazione del danno; pertanto, in assenza di una successiva pronuncia che liquidi il quantum, le somme pagate sulla base della sentenza annullata sono indebitamente percepite e vanno restituite. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano proposto una vera eccezione di compensazione né una domanda riconvenzionale di accertamento del credito, limitandosi a reiterare la congruità della stima già compiuta. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare una pretesa ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle difese, ma non ritenuto violato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 389 c.p.c.

    Il pagamento eseguito in forza della sentenza cassata è ripetibile; se il giudizio di rinvio si estingue, le somme versate sulla base del titolo annullato sono indebitamente percepite e devono essere restituite.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul tema della riassunzione del giudizio di rinvio; la Corte ha chiarito che l'estinzione del rinvio travolge l'intero processo, salvo il principio di diritto.

  • art. 393 c.p.c.

    Richiamato nel quadro degli effetti dell'estinzione del giudizio di rinvio.

  • art. 1243, comma 2, c.c.

    La compensazione giudiziale presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice adito; non può fondarsi su un credito ancora dipendente dall'esito di altro giudizio.

  • art. 2607 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma il testo non consente di ricavarne una specifica applicazione decisoria in sentenza.

Massime di principio

  • L'estinzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle attività compiute, salvo la sola efficacia del principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione.
  • Se la sentenza cassata costituiva il titolo in base al quale erano state pagate somme, la parte vittoriosa in cassazione può chiederne la restituzione ai sensi dell'art. 389 c.p.c., perché il pagamento diviene privo di titolo in mancanza di una nuova pronuncia di merito che quantifichi definitivamente il dovuto.
  • La parte che invochi un controcredito per paralizzare la restituzione deve allegare e far accertare un credito certo, liquido ed esigibile; non è sufficiente richiamare una stima contenuta nella sentenza cassata o un credito ancora sub iudice.
  • La compensazione giudiziale non può essere riconosciuta su un credito la cui esistenza o determinazione dipenda dall'esito di un separato giudizio non definito, e a maggior ragione non su una pretesa già travolta dall'estinzione del giudizio di rinvio.
  • Nel giudizio di restituzione conseguente alla cassazione della sentenza, il thema decidendum è limitato all'indebito derivante dalla caducazione del titolo, non al riesame del merito della quantificazione già annullata, salvo che la parte proponga una rituale domanda o eccezione idonea a introdurre il diverso accertamento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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