Cassazione Civile, Ordinanza n. 01653/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il giudizio nasce dall’opposizione del pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’opposizione inammissibile perché tardiva, ritenendo che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità dell’ufficio del P.M. tramite annotazione "a visto PM" nel fascicolo. Nel ricorso per cassazione il P.M. deduceva, con due motivi, che il decreto non gli era mai stato notificato o comunicato e che mancava prova della effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio competente; inoltre sosteneva che non poteva valere l’attestazione interna dell’ufficio affari civili circa la mancata comunicazione, telematica o cartacea, da parte della cancelleria del Tribunale. In sostanza contestava la decorrenza del termine di opposizione e, in via implicita, l’applicazione della regola sulla conoscenza equipollente del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, che il ricorso difettasse dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio di per sé idoneo a determinarne l’inammissibilità. In ogni caso ha giudicato inammissibili anche le censure nel merito: il Tribunale aveva correttamente valorizzato l’annotazione "a visto PM" del 25.10.2018 come forma equipollente di comunicazione idonea a far decorrere il termine di 30 giorni per l’opposizione; il P.M. non aveva dimostrato una successiva conoscenza del provvedimento per causa non imputabile. Inoltre l’opposizione, proposta il 29.9.2020, era comunque tardiva anche rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio. Nulla sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata e perché il ricorso proveniva da un ufficio del pubblico ministero; è stato anche dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come base della proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso.
La comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente a quella prevista dalla norma, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
È richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. quale parametro della comunicazione del provvedimento nel procedimento sommario.
Il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche se non notificati o comunicati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l’atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito essenziale per la sua intelligibilità.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può essere validamente eseguita anche in forma equipollente rispetto alle modalità tipiche, purché l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità effettiva del destinatario.
- Quando il provvedimento risulta comunque conosciuto dal destinatario in una data certa, il termine breve per l’opposizione decorre da quel momento; l’assenza di notificazione formale non impedisce la decorrenza se la conoscenza è provata.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono, di per sé, a escludere la conoscenza del provvedimento né a differire la decorrenza del termine di impugnazione.
- Il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche in mancanza di comunicazione o notificazione.
- Nel giudizio di legittimità promosso dal pubblico ministero non è prevista la condanna alle spese processuali in caso di soccombenza; resta però ferma, se dovuta, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
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