Cassazione Penale, Sentenza n. 47402/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza che aveva rideterminato la pena complessiva di Forte (sentenza di condanna del 11/07/2017) sostenendo: 1) vizio di rito per violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. e dell'art. 30, comma 4, L. 53/1953, per avere la Corte pronunciato su una istanza identica e già rigettata (presunta efficacia del giudicato esecutivo); 2) vizio di merito perché la Corte avrebbe erroneamente rideterminato la pena come riferita a reati sanzionati dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 mentre, a suo avviso, i capi relativi riguardavano violazioni dell'art. 73, comma 4 (non interessate dalla declaratoria di incostituzionalità della Corte Costituzionale n. 40/2019). Il difensore dell'imputato ha invece sostenuto che il primo giudice dell'esecuzione aveva errato nella qualificazione dei fatti (li aveva ritenuti commessi ai sensi del comma 4 anziché del comma 1) e che tale questione non era stata né dedotta né esaminata nel precedente incidente di esecuzione, rendendo legittima la nuova valutazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha affermato che la preclusione del giudicato esecutivo opera solo sulle questioni effettivamente dedotte e decise e non si estende a questioni non prospettate o non valutate nella precedente decisione. Nel caso di specie la qualificazione dei capi Q), R), T), U), V), X) e Y) come violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (e non del comma 4) non era stata né dedotta né esaminata nel precedente provvedimento di rigetto del 6 maggio 2021; pertanto la nuova ordinanza che ha rideterminato la pena tenendo conto degli effetti favorevoli, retroattivi, della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 è risultata corretta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
I reati qualificati ai sensi del comma 1 sono stati ritenuti suscettibili di beneficiare retroattivamente degli effetti favorevoli della sentenza costituzionale n. 40/2019, con conseguente rideterminazione in diminuzione della pena
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
La parte istante sosteneva che alcuni capi fossero sanzionati dal comma 4 (non interessati dalla pronuncia della Consulta), ma la Corte ha ritenuto che, dalla sentenza di condanna, emergesse la qualificazione ai sensi del comma 1
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale
La decisione della Consulta ha modificato in senso più favorevole la pena edittale minima per talune fattispecie dell'art. 73; tale modifica ha effetto retroattivo e può influire sulla rideterminazione della pena in fase esecutiva
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la presunta violazione del principio del giudicato esecutivo; la Corte ha precisato che l'art. 666 preclusione riguarda solo questioni effettivamente decise
art. 30, comma 4, legge n. 53/1953
art. 30, comma 4, legge n. 53 del 1953
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di rito invocato; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione in quanto la questione dedotta era nuova rispetto al precedente incidente di esecuzione
Massime di principio
- La preclusione del 'giudicato esecutivo' vale soltanto per le questioni effettivamente dedotte e decise: questioni non prospettate o non valutate in precedenza possono essere nuovamente sollevate
- Quando la sentenza di condanna in sede cognitiva chiarisce la qualificazione giuridica dei fatti, il giudice dell'esecuzione deve rispettare tale qualificazione; se emergono errori di qualificazione non anteriormente decisi, è legittimo rideterminare la pena alla luce della corretta qualificazione
- Le pronunce della Corte Costituzionale che modificano in senso favorevole la disciplina penale producono effetti retroattivi e possono giustificare la riduzione della pena in fase esecutiva per le fattispecie effettivamente ricomprese nella declaratoria
- Il giudice dell'esecuzione non può richiamare il principio del giudicato per precludere valutazioni nuove solo se tali valutazioni non erano state oggetto di decisione; occorre verificare se la questione era stata effettivamente discussa e decisa nel precedente provvedimento
- In presenza di riclassificazione dei reati (ex sentenza di merito) è necessario confrontare la qualificazione contenuta nella sentenza irrevocabile con quella assunta dal giudice dell'esecuzione: prevale la qualificazione accertata nel giudicato di cognizione, salvo che questa non sia stata anteriormente e validamente contestata ed esaminata
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