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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17499/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un fabbricato a uso commerciale, con versamento di una caparra confirmatoria e successiva proroga per un ulteriore pagamento prima del rogito. La promissaria acquirente avrebbe versato solo parte delle somme concordate; la promittente venditrice agì chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempimento, la trattenuta della caparra e il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda fu accolta solo in parte. In appello intervenne l’amministratore giudiziario delle quote e dell’azienda della promissaria acquirente, deducendo la nullità/irritualità della notificazione e l’inammissibilità dell’azione per il regime del d.lgs. 159/2011, oltre a contestare nel merito l’interpretazione delle norme sulla risoluzione. La Corte d’appello dichiarò però l’inammissibilità dell’appello per carenza di legittimazione attiva dell’amministratore giudiziario, ritenendo che, senza autorizzazione del giudice delegato, egli non potesse sostituirsi all’organo amministrativo della società. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell’art. 41, comma 6, d.lgs. 159/2011, per avere applicato una norma non pertinente anziché l’art. 40, comma 4, che disciplina la necessità di autorizzazione per stare in giudizio; 2) violazione degli artt. 40, comma 4, d.lgs. 159/2011, 182 c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che l’autorizzazione del giudice delegato alla nomina di difensori avrebbe sanato la carenza e che il giudice avrebbe dovuto assegnare termine per regolarizzare; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, perché la condanna era stata pronunciata nei confronti dell’amministratore giudiziario pur avendo escluso la sua legittimazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erroneo il richiamo dell’art. 41, comma 6, d.lgs. 159/2011, norma riferita alla convocazione dell’assemblea e all’impugnazione di determinate delibere societarie, mentre la disciplina applicabile al potere di stare in giudizio dell’amministratore giudiziario è l’art. 40, comma 4, del medesimo decreto, che subordina gli atti di straordinaria amministrazione, inclusa la costituzione in giudizio, ad autorizzazione scritta del giudice delegato. La Corte ha rilevato che i giudici di merito non avevano verificato in concreto, esaminando gli atti, se tale autorizzazione fosse stata o meno rilasciata. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nella domanda di risoluzione per inadempimento del preliminare.

  • art. 1456 c.c.

    citato nel gravame tra le norme che si assumevano erroneamente applicate in tema di risoluzione contrattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate dal giudice di merito nell'accertamento dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme sulla ripartizione dell'onere della prova che si assumevano violate.

  • art. 41, comma 6, d.lgs. n. 159/2011

    "Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l’amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato: a) convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori; b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell’amministrazione giudiziaria"

    non disciplina in via generale la legittimazione processuale dell’amministratore giudiziario della società; riguarda specifiche prerogative inerenti alla vita societaria e non è la norma applicabile alla costituzione in giudizio per la tutela del patrimonio sociale.

  • art. 40, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    "L’amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato"

    è la disposizione applicabile alla legittimazione processuale dell’amministratore giudiziario; la costituzione in giudizio richiede autorizzazione scritta del giudice delegato.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 159/2011

    l’amministratore giudiziario ha funzione di custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati, senza diventare legale rappresentante o nuovo amministratore della società.

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere che il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare/regolarizzare la posizione processuale.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla condanna alle spese, contestata perché pronunciata nei confronti dell’amministratore giudiziario e non in proprio.

  • art. 24, comma 1, Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di azione della società in persona del suo legale rappresentante.

Massime di principio

  • In tema di sequestro di partecipazioni o azienda, la legittimazione dell’amministratore giudiziario a stare in giudizio va verificata alla luce della disciplina speciale del codice antimafia e, in particolare, della norma che regola gli atti di straordinaria amministrazione, non potendo essere desunta da disposizioni riferite a poteri diversi e specifici sulla vita societaria.
  • L’amministratore giudiziario svolge primariamente funzioni di custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati; non si sostituisce automaticamente agli organi sociali né assume per ciò solo la qualità di legale rappresentante della società.
  • La costituzione in giudizio dell’amministratore giudiziario richiede un’autorizzazione scritta del giudice delegato quando l’atto rientri tra quelli di straordinaria amministrazione; la verifica dell’esistenza di tale autorizzazione deve essere compiuta in concreto, esaminando gli atti di causa.
  • Se il giudice di merito non accerta l’effettiva esistenza dell’autorizzazione necessaria, la decisione che neghi la legittimazione processuale sulla base di una norma non pertinente è viziata e va cassata con rinvio.
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Come è indicizzato

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