Cassazione Penale, Ordinanza n. 14127/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. Deduceva un solo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché meramente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e, inoltre, perché del tutto generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice del reato di evasione, oggetto della condanna di merito.
Richiamato implicitamente dal motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non entra nel merito perché la censura è generica e ripetitiva.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere specifica e correlata alla motivazione della decisione di merito; una critica apodittica o generica non è scrutinabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause ostative non emergenti dal testo.
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