Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36478/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un soggetto che si assumeva proprietario di due mappali conveniva in giudizio i possessori dei terreni per far accertare il proprio diritto di proprietà, ottenere la demolizione delle recinzioni e il risarcimento del danno da illegittima occupazione. I convenuti, chiamando in causa la società che aveva partecipato all'operazione immobiliare, chiedevano che fosse dichiarata la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 31 marzo 2000 nella parte in cui sembrava trasferire quei mappali in piena proprietà all'attore. La società chiamata in causa aderiva a tale domanda. La Corte d'appello aveva accolto la tesi della simulazione, ritenendo che l'acquisto del bene fosse solo apparente e che i mappali fossero rimasti nel possesso dei convenuti in esecuzione di un assetto negoziale anteriore, collegato al preliminare del 1997 e alla successiva recinzione del fondo. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva, in sintesi: 1) la carenza di legittimazione dei convenuti, in quanto terzi, a far valere la simulazione del contratto; 2) la mancanza del presupposto probatorio della simulazione assoluta, sostenendo l'assenza di una controdichiarazione scritta e l'erronea valorizzazione del preliminare e di elementi presuntivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il terzo è legittimato a eccepire la simulazione quando la vicenda simulatoria pregiudichi un suo diritto, e che nella specie i convenuti avevano un interesse attuale e qualificato perché erano stati convenuti in rivendica e per la rimozione delle opere di interclusione del fondo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la doglianza sulla prova scritta della controdichiarazione era, in concreto, irrilevante rispetto alla posizione dei terzi e, comunque, investiva una valutazione di merito sull'apprezzamento complessivo degli elementi presuntivi compiuto dalla Corte d'appello, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    norma richiamata quale base della simulazione assoluta del contratto e della sua inefficacia nei rapporti tra le parti e verso i terzi secondo i presupposti di legge

  • art. 1415 c.c.

    la Corte ha affermato che il terzo la cui posizione giuridica sia pregiudicata dalla simulazione è legittimato a farla valere; non è sufficiente un interesse generico al ripristino della realtà negoziale

  • art. 1417 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la disciplina probatoria della simulazione nei confronti dei terzi e delle parti

  • art. 2722 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di prova testimoniale contro il contenuto del contratto

  • art. 2724 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza dei presupposti di eccezioni al requisito della prova scritta

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente contro l'uso di presunzioni per l'accertamento della simulazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1 bis dell'art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il terzo può far valere la simulazione di un contratto solo se la sua posizione giuridica sia concretamente pregiudicata dall'apparenza negoziale; non è sufficiente un interesse astratto alla ricostruzione della realtà.
  • Quando il terzo è convenuto o coinvolto in una lite in cui l'attore fonda la pretesa su un titolo apparente, la sua legittimazione a eccepire la simulazione sussiste se l'accertamento dell'atto apparente incide negativamente su un suo diritto o sulla sua posizione possessoria.
  • Nella simulazione assoluta dedotta da terzi, il giudice di merito può fondare l'accertamento anche su presunzioni e sul comportamento complessivo delle parti, valutati unitariamente secondo l'id quod plerumque accidit.
  • In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto o una diversa lettura degli elementi indiziari e negoziali, quando la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e giuridicamente corretta.
  • La censura relativa ai limiti probatori della simulazione è irrilevante se proposta contro un accertamento fondato sulla legittimazione e sull'interesse dei terzi, oppure quando si risolve nella contestazione della valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.