Cassazione Civile, Ordinanza n. 36478/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un soggetto che si assumeva proprietario di due mappali conveniva in giudizio i possessori dei terreni per far accertare il proprio diritto di proprietà, ottenere la demolizione delle recinzioni e il risarcimento del danno da illegittima occupazione. I convenuti, chiamando in causa la società che aveva partecipato all'operazione immobiliare, chiedevano che fosse dichiarata la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 31 marzo 2000 nella parte in cui sembrava trasferire quei mappali in piena proprietà all'attore. La società chiamata in causa aderiva a tale domanda. La Corte d'appello aveva accolto la tesi della simulazione, ritenendo che l'acquisto del bene fosse solo apparente e che i mappali fossero rimasti nel possesso dei convenuti in esecuzione di un assetto negoziale anteriore, collegato al preliminare del 1997 e alla successiva recinzione del fondo. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva, in sintesi: 1) la carenza di legittimazione dei convenuti, in quanto terzi, a far valere la simulazione del contratto; 2) la mancanza del presupposto probatorio della simulazione assoluta, sostenendo l'assenza di una controdichiarazione scritta e l'erronea valorizzazione del preliminare e di elementi presuntivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il terzo è legittimato a eccepire la simulazione quando la vicenda simulatoria pregiudichi un suo diritto, e che nella specie i convenuti avevano un interesse attuale e qualificato perché erano stati convenuti in rivendica e per la rimozione delle opere di interclusione del fondo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la doglianza sulla prova scritta della controdichiarazione era, in concreto, irrilevante rispetto alla posizione dei terzi e, comunque, investiva una valutazione di merito sull'apprezzamento complessivo degli elementi presuntivi compiuto dalla Corte d'appello, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata quale base della simulazione assoluta del contratto e della sua inefficacia nei rapporti tra le parti e verso i terzi secondo i presupposti di legge
la Corte ha affermato che il terzo la cui posizione giuridica sia pregiudicata dalla simulazione è legittimato a farla valere; non è sufficiente un interesse generico al ripristino della realtà negoziale
richiamato dal ricorrente per la disciplina probatoria della simulazione nei confronti dei terzi e delle parti
richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di prova testimoniale contro il contenuto del contratto
richiamato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza dei presupposti di eccezioni al requisito della prova scritta
richiamato dal ricorrente contro l'uso di presunzioni per l'accertamento della simulazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 1 bis dell'art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il terzo può far valere la simulazione di un contratto solo se la sua posizione giuridica sia concretamente pregiudicata dall'apparenza negoziale; non è sufficiente un interesse astratto alla ricostruzione della realtà.
- Quando il terzo è convenuto o coinvolto in una lite in cui l'attore fonda la pretesa su un titolo apparente, la sua legittimazione a eccepire la simulazione sussiste se l'accertamento dell'atto apparente incide negativamente su un suo diritto o sulla sua posizione possessoria.
- Nella simulazione assoluta dedotta da terzi, il giudice di merito può fondare l'accertamento anche su presunzioni e sul comportamento complessivo delle parti, valutati unitariamente secondo l'id quod plerumque accidit.
- In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto o una diversa lettura degli elementi indiziari e negoziali, quando la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e giuridicamente corretta.
- La censura relativa ai limiti probatori della simulazione è irrilevante se proposta contro un accertamento fondato sulla legittimazione e sull'interesse dei terzi, oppure quando si risolve nella contestazione della valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
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