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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26355/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di appello dichiarato inammissibile dal Tribunale di Tivoli. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto invalida la notificazione dell’atto di citazione in appello e della procura alle liti perché il documento era stato inviato in formato "pdf" e non in formato "pdf.p7m", ritenendo necessaria la sottoscrizione digitale del difensore. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 83 c.p.c., dell’art. 3-bis L. n. 53/1994, dell’art. 18 d.m. n. 44/2011, dell’art. 19-bis del provvedimento del Responsabile del S.I.A. del 16 aprile 2014 e dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Sosteneva che l’atto di appello era originariamente analogico, sottoscritto dal difensore, con procura in calce autenticata, e che, una volta trasformato in copia informatica conforme per la notificazione telematica, non richiedeva una ulteriore firma digitale; aggiungeva che la rinnovazione della notificazione era avvenuta correttamente via PEC con attestazione di conformità all’originale, sicché l’inammissibilità era stata erroneamente dichiarata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che il principio che attribuisce alla firma digitale funzione di requisito di validità riguarda gli atti nativi digitali, non gli atti originariamente analogici poi riprodotti in formato digitale ai fini della notificazione telematica. Quando l’atto cartaceo è notificato come copia informatica munita di attestazione di conformità all’originale, non è necessaria la firma digitale del difensore; non rileva neppure che il file sia in formato "pdf" anziché "p7m". Pertanto la rinnovazione della notificazione era valida e il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla forma dell’atto e alla sua sottoscrizione, ma la Corte ha escluso che, nel caso di atto originariamente analogico poi digitalizzato per la notifica, fosse necessaria una ulteriore firma digitale.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla procura alle liti e alla sottoscrizione dell’atto; la Corte ha ritenuto che la procura autenticata e l’atto analogico riprodotto digitalmente fossero sufficienti senza firma digitale ulteriore.

  • art. 3-bis L. n. 53/1994

    Richiamato in tema di notificazione telematica degli atti processuali; la Corte ha valorizzato la validità della copia informatica notificata con attestazione di conformità.

  • art. 18 d.m. n. 44/2011

    Richiamato tra le norme sulla notificazione e formazione del documento informatico; la Corte ha escluso che imponesse, nel caso concreto, la firma digitale dell’atto analogico convertito in copia informatica.

  • art. 19-bis provvedimento Responsabile S.I.A. 16 aprile 2014

    Richiamato a sostegno della disciplina tecnica della notificazione telematica; la Corte ha ritenuto sufficiente l’attestazione di conformità della copia informatica.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di raggiungimento dello scopo dell’atto processuale; nel caso concreto la notificazione rinnovata ha prodotto il risultato processuale richiesto.

Massime di principio

  • La firma digitale è requisito di validità dell’atto introduttivo solo per gli atti nativamente informatici; non è invece necessaria quando un atto originariamente analogico sia riprodotto in formato digitale per la notificazione telematica, purché la copia sia munita di attestazione di conformità all’originale.
  • Nel caso di notificazione telematica di copia informatica di un atto cartaceo, il formato del file (ad esempio "pdf" anziché "p7m") non determina, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione se la copia reca l’attestazione di conformità prescritta.
  • L’erronea applicazione di regole tecniche sulla forma del documento informatico non può condurre a declaratoria di inammissibilità quando l’atto processuale originario è validamente formato e la notificazione telematica ne riproduce fedelmente il contenuto secondo le modalità previste.
  • In tema di impugnazioni, la rinnovazione della notificazione eseguita mediante copia informatica conforme dell’atto analogico consente di ritenere validamente instaurato il contraddittorio, impedendo che un mero vizio formale della veste digitale dell’atto comporti la sanzione espulsiva dell’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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