Cassazione Civile, Sentenza n. 11950/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in sede di rinvio, aveva respinto l'impugnazione del licenziamento intimato a Giuseppe Gallina per l'uso abnorme e personale di una carta carburante comunale. Il ricorrente proponeva due motivi: 1) violazione e errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c. (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) per non aver dato corso a richieste istruttorie formulate in primo grado; 2) omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c., relativo a una prassi dell'ufficio sull'utilizzo delle carte carburanti, che il ricorrente sosteneva idonea a giustificare il suo comportamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la decisività delle prove richieste: la sentenza impugnata conteneva una ricostruzione fattuale articolata e completa, per cui l'eventuale prova non ammessa non era idonea a invalidare con certezza le risultanze già acquisite. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di una valutazione giuridica sulla presunta rilevanza esimente della prassi, valutazione già esaminata e superata dal giudice di merito; inoltre la censura era preclusa dalla configurabilità della "doppia conforme" (coincidenza o identità logico-argomentativa tra primo e secondo grado). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità (euro 4.000,00 per compensi + euro 200,00 esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge) e ne è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 relativamente al possibile ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
menzionato nel testo in relazione alla tardiva contestazione
La tempestività della contestazione disciplinata dalla norma è rilevante ai fini della legittimità del procedimento disciplinare; nella vicenda la Corte di merito e la Cassazione hanno già valutato la tempestività in precedenti fasi del giudizio (cassazione n. 10284/2023)
citati dal ricorrente in relazione alle richieste istruttorie
Riferiti alle regole sull'assunzione e valutazione della prova: la Cassazione osserva che la mancata ammissione di prove può essere censurata solo se la prova non ammessa sia decisiva per cambiare il convincimento del giudice di merito
Inserito dal ricorrente nella censura; la sentenza non riconduce l'esito del giudizio a un'applicazione errata di questa norma, perché la questione centrale è di valutazione probatoria e di immediata contestazione
articolo richiamato per i motivi di cassazione (vizio di motivazione e omesso esame)
L'art. 360, n.3 (vizio di motivazione/errata applicazione di norme) e n.5 (omesso esame di un fatto decisivo) sono applicabili solo se il ricorrente dimostra che l'errore o l'omissione riguardano un punto decisivo e sono idonei a privare di fondamento la decisione; la Corte ricorda il requisito della decisività concreta della prova o del fatto omesso
art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.
Richiamato separatamente nel secondo motivo: la Corte chiarisce che la censura relativa a presunti fatti decisivi è inammissibile se in realtà riguarda valutazioni di carattere giuridico o se è preclusa dalla doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
menzionato nel dispositivo circa il contributo unificato
La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, come previsto dalla norma
Cass. Sez. L, 01/07/2024, n. 18072; Cass. Sez. 1, 29/11/2024, n. 30721; Cass. Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724; Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
precedenti giurisprudenziali richiamati nella motivazione
La Corte si richiama a consolidati orientamenti di legittimità: il vizio per omessa ammissione di prova è rilevante in cassazione solo se decisivo; il principio della "doppia conforme" rende inammissibili censure che si limitano a riproporre la stessa valutazione fattuale/argomentativa già compiuta dal primo giudice
Massime di principio
- In cassazione una censura per mancata ammissione di prove è ammissibile solo se il ricorrente dimostra che la prova non ammessa sarebbe stata decisiva, ossia idonea a rovesciare con certezza (non con mera probabilità) il convincimento del giudice di merito
- La doglianza di omesso esame di fatto ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c. non è utilizzabile per contestare valutazioni giuridiche sulla rilevanza di una prassi o per riproporre argomentazioni già esaminate e superate dal giudice di merito
- Quando la decisione di appello è sostanzialmente conforme a quella di primo grado (stesso iter logico-argomentativo sui fatti principali), opera la "doppia conforme" e le censure in cassazione per omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili
- La tempestività della contestazione disciplinare (art. 55-bis d.lgs. n.165/2001) è elemento centrale che può incidere sull'ammissibilità del rimedio; valutazioni sulla tempestività già esaminate in precedenti gradi di giudizio possono precludere rilievi successivi
- In caso di soccombenza in cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese di legittimità e soggetto a contributi unificati aggiuntivi secondo il d.P.R. n.115/2002; è quindi importante valutare il merito e l'ammissibilità prima di proporre ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11940/2025 del 07/05/2025
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11941/2025 del 07/05/2025
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11942/2025 del 07/05/2025
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11943/2025 del 07/05/2025
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11945/2025 del 07/05/2025
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11946/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →