Cassazione Penale, Ordinanza n. 19365/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già condannata in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico vizio di motivazione in punto di responsabilità penale. Sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente attribuito anche a lei il possesso, a fini di spaccio, della sostanza stupefacente rinvenuta sia nell'autovettura sia nell'abitazione coniugale, assumendo che la disponibilità della droga fosse riferibile esclusivamente al marito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza territoriale aveva valorizzato il dato del possesso dello stupefacente da parte dell'imputata al momento del controllo sull'autovettura, circostanza sufficiente a integrare almeno una concorrente responsabilità con il coniuge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla motivazione della responsabilità, poiché la Corte d'appello aveva correttamente desunto la penale responsabilità dell'imputata in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dal fatto che la droga fosse in suo possesso al momento del controllo. Conseguentemente, richiamata la giurisprudenza costituzionale sull'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
La detenzione di stupefacente in possesso dell'imputata, accertata al controllo, è stata ritenuta sufficiente a fondare la responsabilità per il reato di detenzione ai fini di spaccio; il possesso materiale è stato considerato indice decisivo della partecipazione al fatto, almeno a titolo di concorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
È richiamata quale parametro per escludere la sanzione pecuniaria solo quando risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale esclusione non è stata ritenuta sussistente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera riproposizione di una tesi difensiva già disattesa dai giudici di merito senza evidenziare un effettivo vizio di motivazione o una manifesta illogicità della decisione.
- Ai fini della responsabilità per il reato di detenzione di stupefacenti, il possesso della sostanza in capo all'imputato al momento del controllo può essere valorizzato come elemento decisivo della disponibilità del bene e, quindi, della riferibilità del fatto all'agente, anche in chiave concorsuale con altri soggetti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19344/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19347/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19348/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19349/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19351/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19352/2025 del 23/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →