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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18440/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso presentata da un istituto di credito per il recupero di maggiore IRPEG e maggiore ILOR versate in relazione alla dichiarazione dei redditi per l’anno 1984. La banca assumeva di aver correttamente escluso, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto dall’art. 58 del d.P.R. n. 597/1973, gli interessi di mora maturati su crediti in sofferenza, sia al numeratore sia al denominatore, ritenendo che tale esclusione avesse determinato un maggior carico fiscale indebito. Dopo l’accoglimento in primo e secondo grado, la Commissione tributaria centrale aveva invece ritenuto che quegli interessi, essendo accantonati a fondo rischi ex art. 66 d.P.R. n. 597/1973, non dovessero essere computati nel rapporto di deducibilità. Con il ricorso per cassazione la società lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 66, comma 4, d.P.R. 597/1973, sostenendo che la CTC avesse errato nell’escludere gli interessi di mora sui crediti in sofferenza dal calcolo del rapporto, in contrasto con l’interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 58 d.P.R. n. 597/1973, devono essere computati anche gli interessi di mora maturati nel periodo d’imposta sui crediti in sofferenza, sia al numeratore sia al denominatore, perché costituiscono crediti maturati nell’esercizio e concorrenti alla formazione dei ricavi. Ha inoltre precisato che l’art. 66 d.P.R. n. 597/1973, relativo agli accantonamenti al fondo rischi su crediti, non incide sul diverso meccanismo di calcolo del rapporto di cui all’art. 58, e che le deroghe alla regola generale di deducibilità sono di stretta interpretazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58 d.P.R. n. 597/1973

    "Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi" ... "sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta"

    Per il calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi vanno inclusi anche gli interessi di mora sui crediti in sofferenza maturati nel periodo d’imposta, sia nel numeratore sia nel denominatore della frazione.

  • art. 66 d.P.R. n. 597/1973

    Disciplina gli accantonamenti al fondo rischi su crediti, ma non introduce una deroga al criterio di calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto dall’art. 58.

  • art. 62, comma 2, lett. a) t.u.i.r.

    La norma è richiamata dalla decisione impugnata come confermativa di un principio già esistente, ma la Corte di cassazione valorizza il diverso assetto normativo e la giurisprudenza precedente per ritenere corretta l’inclusione degli interessi moratori nel rapporto.

  • art. 63 t.u.i.r.

    È menzionato come disciplina successiva, più articolata, che esclude espressamente la computabilità degli interessi di mora accantonati, ma solo a decorrere dall’1/01/1988; ciò conferma che per il periodo anteriore non operava una simile esclusione.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell’art. 58 d.P.R. n. 597/1973, gli interessi di mora maturati su crediti in sofferenza nel periodo d’imposta devono essere computati nel rapporto di deducibilità degli interessi passivi, sia al numeratore sia al denominatore, perché rientrano nei ricavi/proventi di competenza.
  • Le deroghe alla regola generale di deducibilità degli interessi passivi sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate.
  • La disciplina degli accantonamenti a fondo rischi su crediti non incide, di per sé, sul diverso meccanismo di calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, salvo espressa previsione normativa.
  • Una disposizione successiva che escluda espressamente la computabilità di determinati proventi o interessi opera solo per il periodo di vigenza ad essa riferibile e non può essere retroproiettata su annualità anteriori.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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