Cassazione Civile, Ordinanza n. 37292/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte assistita/eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi professionali proposta da tre avvocati per l'attività svolta in favore di alcuni assistiti in due giudizi dinanzi al Tribunale e alla Corte d'appello di Messina. I convenuti hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del rito introduttivo e l'incompetenza del giudice adito. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Corte d'appello di Messina e ha definito la causa in composizione collegiale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 702-ter, secondo comma, c.p.c., degli artt. 3, 4 e 14 del D.Lgs. 150/2011 e degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che, nel rito speciale per la liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, il Tribunale avrebbe dovuto trattare e discutere la causa davanti al collegio, mentre il procedimento era stato gestito secondo forme non conformi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il profilo preliminare di inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché il mezzo di impugnazione va individuato in base alla qualificazione data dal giudice al provvedimento impugnato. Nel merito, ha accolto il motivo osservando che, nei procedimenti di liquidazione degli onorari degli avvocati disciplinati dal D.Lgs. 150/2011, la decisione deve essere resa in composizione collegiale e le attività successive alla designazione del relatore, in particolare discussione e precisazione delle conclusioni, devono svolgersi davanti all'intero collegio. Ha quindi affermato che, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., la decisione deve essere deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione e che la diversa composizione del collegio determina nullità della sentenza. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata dedotta la nullità della decisione per violazione di norme processuali sul rito e sulla composizione del collegio.
art. 702-ter, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione delle regole processuali applicabili alla trattazione della causa.
artt. 3, 4 e 14 D.Lgs. 150/2011
La Corte li legge in modo coordinato: nei procedimenti per liquidazione degli onorari degli avvocati il tribunale decide in composizione collegiale e, salvo la delega istruttoria, le attività decisive devono svolgersi davanti all'intero collegio.
Richiamati nel motivo come norme violate, senza che la Corte si soffermi specificamente su un autonomo profilo decisorio in merito.
La deliberazione può partecipare solo il collegio che ha assistito alla discussione; la decisione deve essere assunta dagli stessi giudici dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni, altrimenti la sentenza è nulla.
Il semplice precetto della decisione in composizione collegiale non esaurisce le garanzie del rito, poiché va coordinato con l'art. 3 del medesimo decreto.
La delega al giudice relatore riguarda solo l'assunzione dei mezzi istruttori; le altre attività processuali restano davanti al collegio.
Massime di principio
- Nel procedimento speciale per la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, la previsione della decisione in composizione collegiale implica che le attività decisive del processo, e in particolare la discussione e la precisazione delle conclusioni, si svolgano davanti all'intero collegio.
- La partecipazione alla deliberazione della decisione è limitata ai giudici che hanno assistito alla discussione; se il collegio che decide è diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni, la decisione è nulla.
- L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento deve avvenire in base alla qualificazione data dal giudice al provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza, per ragioni di certezza dei rimedi e di economia processuale.
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