Cassazione Penale, Ordinanza n. 17161/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di La Spezia per furto in concorso. L'unico motivo di ricorso denunciava violazione di legge in relazione al rapporto tra giudizio abbreviato e potere del giudice d'appello di disporre integrazione probatoria d'ufficio, ritenuta dalla ricorrente illegittima. La doglianza era quindi centrata sulla legittimità dell'esercizio dei poteri officiosi ex art. 603, comma 3, c.p.p. in appello dopo un primo grado definito con rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel giudizio di appello conseguente a un primo grado celebrato con rito abbreviato, il giudice può disporre d'ufficio i mezzi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p.; le parti possono soltanto sollecitare tali poteri. Ne deriva che l'imputato che sceglie il rito abbreviato deve accettare la possibilità dell'esercizio di poteri officiosi sia in primo sia in secondo grado. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della contestazione per il concorso di persone nel reato di furto.
Norma incriminatrice del furto oggetto di conferma in appello.
Nel giudizio di appello dopo il rito abbreviato consente al giudice di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello successivo a un primo grado celebrato con rito abbreviato, il giudice conserva il potere di disporre d'ufficio mezzi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti oggetto di decisione.
- La parte che abbia scelto il rito abbreviato non può poi dolersi, in via di principio, dell'esercizio dei poteri officiosi del giudice nei gradi di merito, perché tale possibilità rientra nel rischio processuale connesso alla scelta del rito.
- La deduzione di violazione di legge è manifestamente infondata quando si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e univoco sul punto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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